Ordinanza n. 4457/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rilascio della licenza di porto di fucile per uso sportivo, diniego dell’autotutela e atti presupposti, inclusa la comunicazione di preavviso di provvedimento inibitorio
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto della Questura di Roma che aveva respinto l’istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per uso sportivo, nonché il successivo provvedimento di rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela e gli atti presupposti, chiedendo anche la sospensione cautelare. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente riportati i motivi di ricorso articolati contro gli atti impugnati. L’amministrazione aveva fondato il diniego sull’esistenza di tre denunce a carico dell’istante, anche per minaccia, ingiuria e violazione di domicilio, cui erano seguiti procedimenti penali conclusi senza sentenza di condanna. Il ricorrente non ha dedotto specificamente il periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, ha ritenuto che le tre denunce e i procedimenti penali conseguenti, pur conclusi senza condanna, fossero idonei a giustificare il giudizio di inaffidabilità espresso dalla Questura. Il giudice ha inoltre ricordato che, nell’ordinamento, la detenzione di armi ha carattere eccezionale e che l’interesse individuale alla pratica sportiva è recessivo rispetto all’interesse pubblico primario tutelato dalla disciplina delle armi. Quanto al periculum, ha rilevato l’assenza di una deduzione specifica nel ricorso. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata respinta per carenza dei presupposti cautelari.
Richiamato in relazione alla comunicazione di preavviso di adozione di provvedimenti inibitori in materia di armi e titoli di polizia.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In materia di licenze di polizia relative alle armi, la detenzione e il porto di armi costituiscono attività eccezionali e l’interesse individuale alla pratica sportiva è recessivo rispetto all’interesse pubblico alla sicurezza e alla prevenzione dell’uso improprio delle armi.
- Ai fini del giudizio di affidabilità richiesto per il rilascio di una licenza di porto d’armi, l’amministrazione può valorizzare anche denunce e procedimenti penali conclusi senza sentenza di condanna, purché siano ritenuti concretamente idonei a fondare una valutazione di inaffidabilità.
- La tutela cautelare richiede la dimostrazione sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora; la mancata deduzione specifica e concreta del periculum impedisce l’accoglimento della domanda cautelare.
- Nel bilanciamento cautelare relativo al rilascio di titoli di polizia in materia di armi, l’interesse individuale all’esercizio dell’attività sportiva non prevale, in assenza di particolari elementi contrari, sull’interesse pubblico alla sicurezza.
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