Cassazione Civile, Ordinanza n. 34341/2024 del 24/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministratore)
La controversia
Un soggetto che aveva svolto, da un lato, attività come dirigente dipendente della società e, dall’altro, l’incarico di presidente del consiglio di gestione, ha proposto opposizione allo stato passivo della procedura di amministrazione straordinaria chiedendo l’ammissione di crediti per retribuzioni, contributi e compensi maturati in diversi periodi, sia anteriori sia successivi alla domanda di concordato preventivo e all’apertura della procedura. La procedura ha resistito eccependo, in via principale, l’inadempimento del soggetto agli obblighi gestori e, in via subordinata, la compensazione tra il credito azionato e un controcredito restitutorio per somme indebitamente percepite come retribuzione dirigenziale. Il Tribunale ha escluso il credito da lavoro subordinato, ha riconosciuto il compenso per l’attività di presidente del consiglio di gestione ma lo ha poi ritenuto estinto per compensazione, rigettando l’eccezione d’inadempimento della procedura. Il ricorrente principale ha censurato il decreto per omesso esame di fatti decisivi, violazione delle regole sulla compensazione e sull’onere della prova, nonché per avere escluso indebitamente i crediti per lavoro subordinato e applicato la compensazione anche ai crediti verso la massa. La procedura ha proposto ricorso incidentale lamentando che il Tribunale avesse erroneamente rigettato l’eccezione d’inadempimento, nonostante le dedotte e documentate gravi irregolarità gestorie imputate al soggetto.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso incidentale della procedura, rilevando che il Tribunale aveva erroneamente escluso la fondatezza dell’eccezione d’inadempimento limitandosi a valorizzare la complessità dell’incarico e l’assenza di una dimostrazione di danno, senza applicare correttamente il principio secondo cui la procedura può paralizzare la pretesa creditoria dell’amministratore allegando e provando l’inesatto adempimento, mentre incombe all’amministratore dimostrare il corretto adempimento secondo la diligenza professionale esigibile. Conseguentemente la Cassazione ha cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione per nuovo esame. L’accoglimento del ricorso incidentale ha determinato l’assorbimento di tutti i motivi del ricorso principale. Le spese sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
L'eccezione di inadempimento è ammissibile anche nei confronti della pretesa al compenso dell'amministratore e può essere fondata sull'allegazione e prova dell'inesatto adempimento degli obblighi gestori, senza necessità di dimostrare che l'inadempimento sia grave o dannoso.
La compensazione giudiziale richiede un controcredito certo, liquido o di pronta liquidazione; il decreto censurato è stato impugnato anche per aver ritenuto compensabile un credito contestato.
Richiamato in relazione al preteso controcredito restitutorio per somme indebitamente percepite.
Il riparto dell'onere probatorio impone alla procedura di allegare e provare l'inadempimento, mentre al creditore incombe la prova dell'esatto adempimento.
Richiamato per la domanda di retribuzioni da lavoro subordinato e per la questione della spettanza di emolumenti.
L'amministratore deve adempiere con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle competenze; la violazione di tali doveri può fondare l'eccezione di inadempimento.
Richiamato quale base normativa dei doveri dell'organo gestorio nel sistema dualistico.
Invocato per contestare la compensazione tra crediti di diversa epoca rispetto all'apertura della procedura; il motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento del ricorso incidentale.
Richiamato dal Tribunale per la compensazione delle spese in ragione della complessità della controversia e della reciproca soccombenza.
Richiamato dal ricorrente principale in tema di spese di lite.
Richiamato nel ricorso incidentale per censurare la valutazione delle risultanze istruttorie.
Usato per le censure di violazione di legge.
Usato per la censura di omesso esame di fatti decisivi.
La speciale difficoltà della prestazione limita la responsabilità risarcitoria, ma non impedisce la proposizione dell'eccezione di inadempimento.
Richiamato nelle domande di ammissione per i crediti da lavoro dipendente in privilegio.
Richiamato nelle domande di ammissione per il compenso dell'incarico gestorio in privilegio.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo relativo al compenso dell'amministratore di società assoggettata a procedura concorsuale, la procedura può opporre l'eccezione di inadempimento allegando e provando l'inesatto svolgimento delle funzioni gestorie; non è necessario dimostrare anche la gravità o la dannosità dell'inadempimento, che rilevano invece per la risoluzione o il risarcimento.
- Quando il creditore agisce per il pagamento del compenso o di altre prestazioni corrispettive, egli deve provare il titolo del credito e l'esecuzione della propria prestazione, mentre il convenuto che eccepisce l'inadempimento deve allegare il fatto, restando a carico del creditore la prova dell'esatto adempimento.
- Il sindacato del giudice sulle scelte gestorie dell'amministratore non può investire il merito economico delle decisioni imprenditoriali, ma può riguardare la correttezza del procedimento decisionale, cioè l'adozione delle cautele, verifiche e informazioni normalmente richieste prima della scelta.
- La complessità dell'incarico o l'elevato contenuto tecnico delle prestazioni non esclude di per sé l'eccezione di inadempimento; l'eventuale speciale difficoltà può incidere sul grado di diligenza richiesto e sulla responsabilità risarcitoria, non sulla possibilità di rifiutare il pagamento del compenso.
- Nei rapporti a esecuzione continuata o periodica, l'eccezione di inadempimento opera con riferimento alle singole coppie di prestazioni e non travolge automaticamente prestazioni già correttamente eseguite o periodi diversi.
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