Cassazione Penale, Sentenza n. 00088/2026 del 02/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto l'estensione dell'autorizzazione al lavoro esterno, già concessa per aziende nella provincia di Bari, anche ad altre specifiche aziende site in luoghi diversi escluse dal provvedimento originario per ragioni di collocazione geografica. Il Magistrato di sorveglianza ha rigettato la richiesta ritenendo le modalità di svolgimento non compatibili con le esigenze di controllo della detenzione domiciliare. Il ricorrente ha contestato che i controlli effettuati (segnalazione mattutina alla Stazione Carabinieri, indicazione quotidiana della sede di lavoro, esibizione di documentazione al rientro) e l'osservanza delle prescrizioni avrebbero garantito adeguati controlli anche per le sedi richieste; ha inoltre rilevato che le nuove sedi sono, secondo la sua prospettazione, addirittura più vicine rispetto ad alcune già autorizzate e ha chiesto la trasformazione dell'orario in continuato per evitare il rientro per la pausa pranzo.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il provvedimento del Magistrato di sorveglianza, adottato ex art. 47-ter, comma 4, ord. pen., è immediatamente impugnabile in Cassazione per violazione di legge in quanto incide sulla libertà personale. Limitata al sindacato previsto dall'art. 111 Cost., la verifica ha però rilevato che l'ordinanza impugnata è priva di motivazione adeguata: il rigetto si limita ad affermare una generica incompatibilità con le esigenze di controllo senza specificare le ragioni concrete di tale giudizio e senza affrontare in modo puntuale le questioni sollevate (distanze, modalità di controllo e richiesta di orario continuato). Per tali carenze la Corte ha annullato l'ordinanza e ha rinviato il fascicolo al Magistrato di sorveglianza di Bari per nuovo giudizio, lasciando però al Magistrato la valutazione autonoma sulle istanze ma imponendo di fornire motivazione specifica e congrua.
Norme richiamate
art. 47-ter, comma 4, ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975 n. 354)
le prescrizioni impartite dal Tribunale di sorveglianza che ha concesso la misura possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare
Consente al magistrato di sorveglianza di modificare le prescrizioni relative alla detenzione domiciliare; tuttavia, quando le modifiche incidono in modo non occasionale sul contenuto della misura e sulla libertà personale, il relativo provvedimento è soggetto a impugnazione in Cassazione per violazione di legge.
art. 111 Cost.
Stabilisce la tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi; la Corte ricorda che il ricorso in Cassazione contro provvedimenti che incidono sulla libertà personale è ammesso ma limitato al vizio di legge (sesto e settimo comma): il sindacato riguarda la violazione di norme e il rispetto dell'obbligo di motivazione.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Imponendo l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, la norma consente alla Cassazione di sindacare la mancata o apparente motivazione come vizio di legge quando influisce sul diritto alla tutela giurisdizionale.
Richiamato per illustrare la disciplina degli strumenti impugnatori relativi ai provvedimenti sulla libertà personale: la giurisprudenza ricomprende i provvedimenti che regolano modalità di esecuzione della detenzione domiciliare nella categoria dei provvedimenti sulla libertà personale cui si applicano le regole di impugnazione previste per tali provvedimenti.
art. 35-bis, comma 4, ordinamento penitenziario
Citato in ordine alla richiesta del Procuratore generale di restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza per esame del reclamo; la Corte tuttavia afferma l'ammissibilità diretta del ricorso per cassazione nei casi in questione.
Massime di principio
- I provvedimenti del magistrato di sorveglianza che incidono sulle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare e, più in generale, sulla libertà personale, sono impugnabili in Cassazione per violazione di legge; tuttavia il sindacato cassazionale è limitato ai vizi di diritto (in particolare alla violazione dell'obbligo di motivazione).
- La motivazione deve essere concreta e specifica: un richiamo generico ad 'incompatibilità con le esigenze di controllo' è insufficiente se non vengono indicati elementi oggettivi e ragioni che giustifichino il differente trattamento rispetto a situazioni analoghe già autorizzate.
- Quando il richiedente è già autorizzato a svolgere attività esterne in determinate sedi, qualsiasi restrizione o rifiuto di estendere l'autorizzazione ad altre sedi deve motivarsi con riferimento a fatti concreti (es. distanza effettiva, modalità di controllo, rischi specifici, difficoltà operative), comparando le condizioni delle sedi oggetto di istanza con quelle già autorizzate.
- Le modalità di controllo già in atto (segnalazioni, esibizione di documenti, rilevazioni sintetiche) e le proposte di misure operative alternative (es. orario continuato, obblighi di comunicazione) devono essere valutate e motivate espressamente dal magistrato prima di negare l'estensione dell'autorizzazione.
- In sede di reclamo o impugnazione è utile focalizzare le censure su carenze di motivazione e su violazioni di legge/diritto alla tutela giurisdizionale, poiché il giudizio di Cassazione è limitato a tali profili; quando la motivazione è manifestamente carente la Corte può annullare e rinviare per nuovo esame.
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