Cassazione Penale, Sentenza n. 40329/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello del 06/06/2022 per tre motivi: 1) violazione dell'art. 521-bis c.p.p. per omessa restituzione degli atti al Pubblico Ministero in ragione della diversa qualificazione giuridica attribuita al fatto; 2) violazione di legge per la mancata rilevazione di un vizio totale o parziale di mente dell'imputato; 3) violazione di legge per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso era diretto a riformare la conferma della condanna originaria (reato di danneggiamento aggravato, con riferimento all'art. 635 e art. 625 n.7 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. La sentenza impugnata indicava 90 giorni per il deposito della motivazione; per l'art. 585, commi 1 e 2 c.p.p., il termine per proporre l'impugnazione era quindi di 45 giorni decorrenti dal deposito della motivazione (individuato nel 4/9/2022). Il ricorso è stato depositato il 31/10/2022, oltre il termine utile. Di conseguenza il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di euro 3.000, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma sulla fattispecie di danneggiamento; nel processo il fatto è stato qualificato come danneggiamento aggravato in relazione all'art. 625 n.7 c.p., e in appello è stata confermata la condanna con la qualificazione originaria.
Rilevante ai fini dell'aggravamento della fattispecie di danneggiamento; citata come riferimento per la qualificazione del reato.
codice di procedura penale, art. 521-bis
Norma richiamata dal ricorrente per lamentare la mancata restituzione degli atti al Pubblico Ministero a seguito di diversa qualificazione giuridica; la Corte non ha affrontato nel merito la questione in quanto ha escluso l'ammissibilità del ricorso per tardività.
codice di procedura penale, art. 585 commi 1 e 2
Interpretata come norma sui termini di impugnazione dopo il deposito della motivazione: dalla data di deposito della motivazione decorre il termine breve (45 giorni) per proporre ricorso per Cassazione; la mancata osservanza di tale termine ha determinato l'inammissibilità del ricorso.
codice di procedura penale, art. 616
Applicata per la condanna alle spese processuali e per la liquidazione di una somma a favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile, con determinazione equitativa dell'importo (euro 3.000) in considerazione dei profili di colpa emergenti dal ricorso.
D.L. n. 137/2020 art. 23 co. 8
Richiamato per segnalare che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi della norma (sulle modifiche procedurali introdotte dal decreto).
Massime di principio
- Il rispetto dei termini di impugnazione è essenziale: quando la sentenza indica un termine per il deposito della motivazione (es. 90 giorni), il calcolo dei termini per proporre ricorso deve partire dalla data effettiva di deposito; la violazione del termine breve (45 giorni) comporta l'inammissibilità del ricorso.
- L'eccezione per omessa restituzione degli atti al P.M. per diversa qualificazione (art. 521-bis c.p.p.) va dedotta tempestivamente e, se se ne pretende il rilievo, la questione potrebbe risultare irrilevante se il gravame è dichiarato inammissibile per motivi formali.
- Questioni sostanziali come vizio di mente o concessione di attenuanti generiche necessitano di deduzioni e prove puntuali nelle sedi opportune; tuttavia anche i diritti più rilevanti possono essere vanificati da errori procedurali (p.es. termini mancati).
- Ricorrere tardivamente espone non solo all'inammissibilità del gravame, ma anche a sanzioni economiche (spese processuali e somme alla Cassa delle Ammende) quando emergono profili di colpa nella proposizione del ricorso.
- Prima di proporre ricorso in Cassazione è opportuno verificare con precisione la data di deposito della motivazione e calcolare i termini processuali in base agli articoli del codice di procedura penale per evitare decadenze formali.
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