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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13030/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 3 giugno 2024. L'unico motivo deduce vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Il ricorrente lamenta, in sostanza, che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la non punibilità; tuttavia dal testo emerge che la Corte d'appello ha negato la particolare tenuità valorizzando la notevole intensità del dolo, desunta dalla non occasionalità della condotta e dalle modalità del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo di ricorso, osservando che la motivazione della Corte territoriale era congrua e logica e conforme al principio secondo cui, ai fini dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è sufficiente che il giudice dia conto dell'assenza anche di uno solo dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis c.p., quando tale elemento sia ritenuto decisivo. Ne è seguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa se la motivazione dà conto dell'assenza di uno solo dei presupposti richiesti, ritenuto decisivo; nel caso concreto la Corte territoriale ha valorizzato la notevole intensità del dolo e la non occasionalità della condotta.

  • art. 616 c.p.p.

    È applicata la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione.

Massime di principio

  • In tema di particolare tenuità del fatto, è sufficiente una motivazione che evidenzi l'assenza di anche un solo presupposto richiesto dall'art. 131-bis c.p., purché tale profilo sia logicamente e congruamente ritenuto decisivo.
  • La non occasionalità della condotta e le modalità esecutive del fatto possono legittimamente essere valorizzate per escludere la particolare tenuità del fatto, anche in relazione all'intensità del dolo.
  • Il ricorso per cassazione che si limiti a censurare, senza specifiche criticità argomentative, una motivazione coerente e logica sull'esclusione dell'art. 131-bis c.p. è suscettibile di essere dichiarato inammissibile.
  • Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, ove non sia esclusa la colpa nella proposizione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processuale

Testo integrale

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