Cassazione Penale, Ordinanza n. 13030/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 3 giugno 2024. L'unico motivo deduce vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Il ricorrente lamenta, in sostanza, che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la non punibilità; tuttavia dal testo emerge che la Corte d'appello ha negato la particolare tenuità valorizzando la notevole intensità del dolo, desunta dalla non occasionalità della condotta e dalle modalità del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo di ricorso, osservando che la motivazione della Corte territoriale era congrua e logica e conforme al principio secondo cui, ai fini dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è sufficiente che il giudice dia conto dell'assenza anche di uno solo dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis c.p., quando tale elemento sia ritenuto decisivo. Ne è seguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa se la motivazione dà conto dell'assenza di uno solo dei presupposti richiesti, ritenuto decisivo; nel caso concreto la Corte territoriale ha valorizzato la notevole intensità del dolo e la non occasionalità della condotta.
È applicata la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione.
Massime di principio
- In tema di particolare tenuità del fatto, è sufficiente una motivazione che evidenzi l'assenza di anche un solo presupposto richiesto dall'art. 131-bis c.p., purché tale profilo sia logicamente e congruamente ritenuto decisivo.
- La non occasionalità della condotta e le modalità esecutive del fatto possono legittimamente essere valorizzate per escludere la particolare tenuità del fatto, anche in relazione all'intensità del dolo.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a censurare, senza specifiche criticità argomentative, una motivazione coerente e logica sull'esclusione dell'art. 131-bis c.p. è suscettibile di essere dichiarato inammissibile.
- Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, ove non sia esclusa la colpa nella proposizione del ricorso.
Come è indicizzato
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