Cassazione Penale, Sentenza n. 5941/2024 del 09/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello denunciando, in 13 motivi: vizio di motivazione e argomentazione (anche per richiamo "per relationem" alla sentenza di primo grado), travisamento della prova, violazione degli artt. 416 e 110 c.p. (associazione e concorso di persone), violazione dell'art. 533 c.p.p. e del principio della condanna solo oltre ogni ragionevole dubbio; censura specifica riguardante la mancata prova della consapevolezza e partecipazione alla fattispecie associativa (capo 2), la mancata prova del contributo intenzionale alle bancarotte contestate (capi 9,10,11) e la legittimità/effettiva natura non distrattiva del contratto di fitto d'azienda con la newco (capo 26). Il ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle censure e l'annullamento delle condanne.
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso: ha ritenuto fondati in parte i motivi relativi al capo 2) (associazione per delinquere) e ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui al capo 2), annullando la condanna relativa senza rinvio. Per i rimanenti reati (capi 9), 10), 11) e 26) - bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e distrazione tramite fitto alla "newco" - la Cassazione ha rigettato le censure principali, confermando la lettura della Corte territoriale sulla responsabilità dell'imputato e la sussistenza della natura distrattiva dell'operazione infragruppo, ma ha annullato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli esclusivamente ai fini della rideterminazione del trattamento sanzionatorio per tali reati. In sintesi: estinzione per prescrizione del capo 2); conferma delle risultanze di colpevolezza per i capi 9-11 e 26, ma con rinvio per la determinazione della pena complessiva.
Norme richiamate
citata in relazione all'unificazione delle pene per più delitti commessi, applicata dalla Corte di merito nella determinazione della pena.
norma sull'associazione per delinquere: la Cassazione osserva che per dichiarare l'estinzione per prescrizione del reato contestato va comunque valutata la prova della partecipazione e degli elementi soggettivi e oggettivi dell'associazione; nel caso di specie si è ritenuto che la motivazione di appello non fosse sufficiente in maniera tale da escludere la prescrizione
richiamato in tema di concorso di persone: la Corte ribadisce la teoria dell'atipicità del concorso, secondo cui il contributo causale può manifestarsi anche con omissioni o forme non tipiche e non richiede necessariamente un vantaggio patrimoniale immediato per il concorrente.
richiamato dalle censure del ricorrente in tema di motivazione e del principio che la condanna deve essere fondata oltre ogni ragionevole dubbio; la Cassazione verifica il rispetto dell'obbligo di motivazione rafforzata richiesto quando la Corte d'appello rovescia un'assoluzione
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
citato in relazione ai limiti di enunciazione dei motivi in cassazione, ovvero alla forma di esposizione delle censure dedotte dal difensore.
R.D. 16.03.1942 n. 267 (artt. 216, 219, 223 e ss.)
normativa in materia fallimentare richiamata per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; la Corte interpreta che, per escludere la natura distrattiva di operazioni infragruppo (es. fitto e finanziamento alla newco), non è sufficiente la mera appartenenza al gruppo o l'allegazione di vantaggi potenziali: occorre dimostrare il saldo finale positivo delle operazioni nel interesse del gruppo.
Massime di principio
- Quando la Corte d'appello ribalta un'assoluzione, grava su di essa un obbligo di "motivazione rafforzata": deve illustrare con precisione le ragioni per cui ritiene superati i dubbi posti dal primo giudice e spiegare i passaggi probatori che giustificano il diverso esito.
- La prescrizione può estinguere reato anche dopo una condanna d'appello: se la Cassazione rileva l'intervenuta prescrizione per un capo, deve annullare quel capo senza rinvio.
- Il concorso di persone (art. 110 c.p.) si realizza anche tramite omissioni o condotte atipiche dell'amministratore: non è necessario dimostrare sempre un vantaggio patrimoniale diretto per ritenere sussistente la partecipazione al reato.
- Nelle operazioni infragruppo (trasferimenti, fitto, finanziamenti alla controllata) per escludere la natura distrattiva è necessario dimostrare il saldo economico complessivo positivo e vantaggi reali e prevedibili per la società depauperata, non solo prospettive o meri vantaggi teorici.
- Il ricorrente in cassazione deve confrontarsi in modo specifico e puntuale con tutte le argomentazioni decisive della sentenza impugnata: censure generiche o mancata contestazione di singoli passaggi argomentativi possono portare al rigetto delle doglianze.
- La valutazione della prova per fatti tecnici (es. consistenza di magazzino, esecuzione di lavori complessi) può essere rimessa al giudice di merito, purché la motivazione sia logica, coerente e risponda alle obiezioni sollevate dalla difesa.
- La disamina della natura distrattiva di un'operazione deve considerare anche il momento in cui è stata posta in essere (es. il stato di insolvenza già manifesto) e il concreto effetto sulle garanzie dei creditori, non solo la forma giuridica dell'operazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5646/2024 del 09/02/2024
- Sentenza penale · 9 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5647/2024 del 09/02/2024
- Sentenza penale · 9 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5648/2024 del 09/02/2024
- Sentenza penale · 9 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5649/2024 del 09/02/2024
- Sentenza penale · 9 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5650/2024 del 09/02/2024
- Sentenza penale · 9 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5651/2024 del 09/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →