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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17459/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell'imputato per la violazione dell'art. 75, comma 2, del d.lgs. 159/2011, in relazione a fatti commessi il 3 maggio 2021. Con il ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto il vizio di motivazione, sostenendo la mancanza di motivazione sia in fatto sia in diritto della sentenza di appello. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure manifestamente infondate e generiche, osservando che il giudice di appello aveva esaminato la sentenza di primo grado e fornito una puntuale ricostruzione, in un caso di doppia conforme, senza limitarsi a una motivazione apparente o di stile; il ricorrente non aveva contrapposto argomenti idonei a minare la coerenza logica della decisione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che la motivazione della sentenza di appello era adeguata e che, nel contesto della doppia conforme, non era richiesta una autonoma motivazione diversa da quella fornita, in assenza di censure specifiche e idonee a scalfire la tenuta logica della decisione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    norma incriminatrice oggetto della condanna confermata nei gradi di merito; nel testo non è esplicitato il contenuto precettivo, ma la decisione presuppone la sua applicazione al fatto contestato.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso una sentenza di appello fondata su una doppia conforme, la motivazione del giudice di secondo grado può essere considerata adeguata se dà conto del percorso argomentativo già seguito in primo grado e risponde alle censure effettivamente dedotte.
  • Quando il ricorrente deduce un vizio di motivazione, non è sufficiente prospettare in modo generico l'asserita mancanza di motivazione in fatto o in diritto: occorrono argomenti specifici idonei a incrinare la coerenza logica della decisione impugnata.
  • La motivazione è manifestamente infondata se la sentenza impugnata contiene una ricostruzione puntuale dei fatti e il ricorso non oppone critiche concrete, ma solo doglianze generiche o assertive.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che emergano elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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