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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32275/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza di rinvio relativa al trattamento sanzionatorio per il reato di tentato omicidio in concorso. Denuncia vizio di motivazione perché la Corte di appello avrebbe semplicemente riportato la riduzione delle attenuanti generiche già riconosciuta nella precedente sentenza annullata, senza compiere una autonoma valutazione, e lamenta una disparità di trattamento rispetto al coimputato Bilent Apaz. Contesta inoltre la condanna alla rifusione delle spese della parte civile, sostenendo che la parte civile non sarebbe mai comparsa nel giudizio di merito.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto congrua la motivazione sulla determinazione della pena, richiamando il contributo causale e la non marginalità del ruolo della ricorrente nell'aggressione (colpi ripetuti con pietre, plurime ferite al volto e pericolo per la vita della vittima) e il contesto di relazioni criminali. La censura sulla disparità di trattamento è ritenuta infondata: la comparazione tra posizioni di correi non costituisce fondamento per la cassazione salvo asserzioni irragionevoli o paradossali, che qui non emergono. La partecipazione della parte civile è stata accertata come avvenuta con il rito cartolare; di conseguenza la condanna alla rifusione delle spese in favore dello Stato è confermata. Per effetto dell'inammissibilità, la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, da liquidarsi dalla Corte d'Appello di Bologna ai sensi degli artt. 82 e 83 del d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disciplina la conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; giustifica la condanna alle spese nel caso di ricorso manifestamente infondato.

  • artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002

    artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002

    Regolano la liquidazione e il pagamento delle spese di giudizio per le parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato; qui utilizzati per disporre il pagamento in favore dello Stato a titolo di rifusione per la parte civile patrocinata dallo Stato.

  • Corte Costituzionale, n. 186 del 7-13 giugno 2000

    Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000

    Riferimento utilizzato per giustificare l'applicazione di una sanzione pecuniaria (versamento alla cassa delle ammende) quando l'inammissibilità del ricorso è determinata da profili di colpa del ricorrente.

  • Giurisprudenza di legittimità (es.: Sez. 3, n. 27115/2015; Sez. 6, n. 21838/2012; Sez. 5 n. 12743/2020)

    Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015; Sez. 6, n. 21838 del 23/05/2012; Sez. 5 n. 12743 del 20/02/2020

    Principio secondo cui la critica comparativa nella dosimetria della pena fra correi non è sindacabile in Cassazione se non quando il giudizio di merito sia irragionevole o paradossale; la semplice differenza di trattamento non legittima la cassazione.

Massime di principio

  • L'appello e i successivi giudizi di rinvio possono riproporre valutazioni di pena già espresse in sentenze precedenti, purché la Corte dia una motivazione congrua e autonoma che renda comprensibili gli elementi presi in considerazione.
  • La mera differenza di quantificazione della pena tra correi non è sufficiente in Cassazione per assorbire il vizio di motivazione: occorre dimostrare che la decisione di merito sia irragionevole, contraddittoria o paradossale.
  • La partecipazione della parte civile con modalità cartolari (procedura documentale) rende comunque possibile che le sue spese siano riconosciute e liquidate, anche se non risultano udienze pubbliche di comparizione.
  • Ricorsi manifestamente infondati o viziati da colpa possono essere dichiarati inammissibili e comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende ai sensi della giurisprudenza e dell'art. 616 c.p.p.
  • In contenziosi penali, la contestazione della motivazione relativa alla dosimetria della pena richiede una censure specifica e argomentata: doglianze generiche sono di norma inammissibili.
  • Quando la parte civile è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione delle somme in suo favore o in favore dello Stato segue le disposizioni amministrative del d.P.R. 115/2002 (artt. 82 e 83) e può essere disposta con provvedimento di liquidazione separato.

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