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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03970/2024 del 13/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La società aveva chiesto l’equa riparazione per l’irragionevole durata di una procedura fallimentare durata circa diciotto anni, nella quale era stata ammessa al passivo per un credito di importo pari a € 29.309,91. Il magistrato designato aveva riconosciuto l’indennizzo di € 9.000,00; il Ministero aveva proposto opposizione ex art. 5-ter l. n. 89 del 2001 e la Corte d’appello l’aveva accolta, ritenendo operante la presunzione di insussistenza del pregiudizio ex art. 2, comma 2-sexies, lett. g), l. n. 89 del 2001, sulla base dell’irrisorietà della pretesa in rapporto alla situazione economico-finanziaria della società. Nel ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione di tale norma, in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU e agli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che il giudice di merito aveva escluso indebitamente il diritto all’indennizzo valorizzando solo la “sovrapatrimonializzazione” della società e non l’oggettivo valore del credito controverso, nonché che la presunzione non poteva operare in modo conforme alla motivazione del decreto impugnato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che la presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, prevista dall’art. 2, comma 2-sexies, lett. g), l. n. 89 del 2001, opera solo quando la pretesa o il valore della causa siano davvero irrisori, cioè manifestamente privi di una reale posta in gioco, da valutarsi sia oggettivamente sia soggettivamente. Nel caso concreto la Corte d’appello aveva dato rilievo soltanto alla capacità patrimoniale della società, senza considerare adeguatamente che il credito litigioso non era bagatellare. Perciò il decreto è stato cassato con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda attenendosi ai principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 5-ter l. n. 89 del 2001

    Norma che disciplina l’opposizione avverso il decreto sul riconoscimento dell’equa riparazione.

  • art. 2, comma 2-sexies, lett. g), l. n. 89 del 2001

    Introduce una presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo quando la pretesa o il valore della causa siano irrisori, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte.

  • art. 6 § 1 CEDU

    Richiamato come parametro convenzionale della ragionevole durata del processo e come criterio ermeneutico della disciplina interna sull’equa riparazione.

  • art. 13 CEDU

    Richiamato insieme all’art. 6 § 1 CEDU a sostegno della tutela convenzionale effettiva.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della tutela giurisdizionale.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente quale parametro costituzionale del giusto processo e della sua ragionevole durata.

  • art. 375, comma 2, 4-quater, c.p.c.

    Indicato quale base della trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicato quale norma procedurale per la trattazione camerale.

  • art. 332 c.p.c.

    Esclusa l’integrazione del contraddittorio perché la causa era scindibile e la parte non notificata era decaduta dall’impugnazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato come limite del sindacato di legittimità sull’accertamento di fatto relativo all’irrisorietà della pretesa e alla prova contraria.

Massime di principio

  • La presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo opera solo se la pretesa o il valore della causa siano oggettivamente irrisori, ossia manifestamente privi di una reale posta in gioco.
  • La valutazione dell’irrisorietà deve essere compiuta in modo complessivo, combinando un criterio oggettivo, relativo al valore del bene litigioso, e un criterio soggettivo, relativo alle condizioni della parte.
  • Il giudice di merito non può fondare l’applicazione della presunzione soltanto sulla capacità patrimoniale del richiedente, senza considerare il valore concreto e non bagatellare della controversia.
  • Per le persone giuridiche, e in particolare per le società di capitali, la struttura patrimoniale dell’ente non esclude automaticamente la titolarità del diritto all’equa riparazione.
  • L’accertamento dell’irrisorietà e della prova contraria è un apprezzamento di fatto del giudice di merito, censurabile in cassazione nei limiti del vizio motivazionale previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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