Cassazione Civile, Ordinanza n. 36388/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Una società aveva incaricato un'altra società di trasportare e custodire, presso la sede di quest'ultima, beni presenti in un cantiere ove la prima aveva eseguito lavori edili; la custodia era prevista a titolo gratuito fino a una certa data. In sede monitoria la società affidante chiese la restituzione di una serie di beni immobili/materiali indicati in un elenco allegato al ricorso. Il tribunale revocò il decreto ingiuntivo limitatamente ai beni non ritenuti provati come appartenenti alla ricorrente e la corte d'appello confermò, ritenendo non opponibile alla depositaria un verbale di consistenza redatto da un terzo estraneo al rapporto e affermando che la prova della disponibilità dei beni avrebbe dovuto essere documentale, escludendo la prova testimoniale. Con il ricorso per cassazione la società ricorrente dedusse: 1) violazione degli artt. 183 e 184 c.p.c. e dell'art. 24 Cost. per mancata ammissione delle prove orali richieste, sostenendo che esse erano dirette a provare proprio i fatti ritenuti non dimostrati; 2) vizio di motivazione e omesso esame di richieste istruttorie decisive ex art. 360 n. 5 c.p.c., contestando l'affermazione secondo cui solo i beni accompagnati da bolla di consegna sarebbero stati provati e lamentando il mancato ingresso delle prove testimoniali sui beni ulteriori indicati nel ricorso monitorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i due motivi, esaminati congiuntamente. Ha osservato che la sentenza impugnata aveva erroneamente qualificato la vicenda come riferita a un contratto di affitto d'azienda, mentre si trattava di un contratto di deposito; ha inoltre precisato che, in ogni caso, non era corretta l'affermazione secondo cui la prova della disponibilità dei beni doveva necessariamente essere documentale. La Corte ha richiamato il principio per cui l'ammissibilità e la rilevanza delle prove orali sono valutate dal giudice di merito, ma in cassazione il ricorrente deve indicare specificamente i capitoli di prova e dimostrarne la decisività; nel caso concreto, i capitoli articolati sono stati ritenuti astrattamente decisivi perché, se confermati, avrebbero potuto dimostrare l'appartenenza dei beni alla ricorrente nei confronti della depositaria. La sentenza della corte d'appello è stata quindi cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio alla Corte d'appello di Trieste in diversa composizione per nuovo esame.
Norme richiamate
È stata invocata la violazione di legge per la mancata ammissione della prova orale e per l'erronea qualificazione giuridica del rapporto.
È stato dedotto il vizio di motivazione/omesso esame di richieste istruttorie decisive.
Richiamati come parametri processuali nella censura contro il mancato ingresso delle prove testimoniali.
art. 24 Cost.
Richiamato in relazione al diritto di difesa e alla lesione derivante dal mancato esame delle prove orali.
Usati come criterio per delimitare l'ammissibilità della prova testimoniale.
Richiamato incidentalmente per precisare che l'iscrizione nel registro delle imprese riguarda l'opponibilità ai terzi e non la validità del contratto di affitto d'azienda.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura contro il mancato ingresso di prove testimoniali è scrutinabile solo se il ricorrente indica specificamente i capitoli di prova, ne trascrive il contenuto e dimostra la loro decisività rispetto alla decisione impugnata.
- L'ammissibilità e la rilevanza della prova orale sono valutazioni riservate al giudice di merito, ma il giudice non può escludere in astratto la prova testimoniale sostituendola con un requisito di forma documentale non richiesto dalla natura del rapporto o del fatto da provare.
- Quando la decisione di merito si fonda su un'erronea qualificazione del rapporto contrattuale, la sentenza è censurabile se tale errore incide sulla valutazione delle prove e sulla distribuzione degli oneri probatori.
- Se i capitoli di prova sono astrattamente idonei a dimostrare l'appartenenza o la disponibilità dei beni controversi, la loro mancata ammissione può integrare un vizio decisivo che impone la cassazione con rinvio.
- La prova dell'appartenenza dei beni o della loro detenzione in capo al convenuto non è, di regola, limitata alla sola documentazione, potendo essere fornita anche tramite mezzi orali ove compatibili con i limiti di legge.
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