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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22383/2021 del 05/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (mittente)

La controversia

La lite nasce dal pagamento, da parte di una società che aveva spedito per posta ordinaria un assegno bancario non trasferibile, a un soggetto poi risultato non legittimato all'incasso. La corte d'appello aveva confermato la condanna della mittente a risarcire/tenere indenne la destinataria del danno subito. In cassazione la società ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 43 l. assegni, degli artt. 1176, comma 2, 1218 e 1992 c.c., oltre a omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che i documenti esibiti al momento della negoziazione non presentavano segni evidenti di contraffazione e che l'operatore postale, una volta identificato il presentatore, non era tenuto a ulteriori verifiche investigative; con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento del concorso di colpa della destinataria, la quale aveva scelto di inviare il titolo mediante posta ordinaria invece di un mezzo più sicuro, così esponendolo a un rischio superiore e contribuendo causalmente all'evento dannoso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendolo una censura di merito mascherata da violazione di legge: la valutazione sulla diligenza specifica ex art. 1176, comma 2, c.c. e sui fatti concreti che la giustificano appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione nei termini prospettati. Ha invece accolto il secondo motivo, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché non trasferibile, integra condotta idonea a fondare il concorso di colpa del mittente, perché espone volontariamente il titolo a un rischio maggiore e costituisce antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con l'eventuale colpa della banca nell'identificazione del presentatore. La sentenza d'appello è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 43 l. assegni

    richiamato come norma denunciata nel primo motivo, ma la Corte non ne sviluppa una specifica lettura autonoma; la censura è stata ritenuta inammissibile perché volta a una rivalutazione del fatto

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    norma elastica, da riempire con i principi dell'ordinamento e gli standard valutativi della realtà sociale; la sua falsa applicazione è denunciabile in cassazione solo quanto alla sussunzione della condotta concreta nella regola astratta, non per ottenere una nuova valutazione dei fatti

  • art. 1218 c.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate nel primo motivo, senza autonoma statuizione della Corte

  • art. 1992 c.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate nel primo motivo, senza autonoma statuizione della Corte

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    consente il sindacato per falsa applicazione della norma elastica quando la censura investe la sussumibilità della condotta concreta nella fattispecie astratta

  • Cass., Sez. U, 26/05/2020, n. 9769

    la spedizione per posta ordinaria di un assegno non trasferibile, in caso di sottrazione e riscossione da parte di soggetto non legittimato, giustifica il concorso di colpa del mittente per esposizione volontaria a un rischio superiore al consentito

  • Cass., Sez. I, 19/12/2019, n. 34107

    richiamata per affermare che la violazione di una norma elastica può essere oggetto di ricorso per cassazione quando si contesti la sussunzione del fatto nella regola

Massime di principio

  • La violazione di una norma elastica, come l'art. 1176, comma 2, c.c., è censurabile in cassazione solo se si contesta la corretta sussunzione della condotta concreta nella regola astratta; non è ammesso usare la violazione di legge per ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie.
  • L'apprezzamento circa il contenuto concreto della diligenza richiesta in una determinata situazione appartiene al giudice di merito, che può valorizzare le circostanze del caso, mentre la Corte di cassazione controlla solo la corretta applicazione del parametro giuridico.
  • La spedizione di un assegno per posta ordinaria, anche se non trasferibile, può integrare un comportamento colposo del mittente idoneo a concorrere causalmente al danno se il titolo viene sottratto e riscosso da soggetto non legittimato, perché determina l'esposizione volontaria a un rischio maggiore.
  • Nel giudizio sul danno da pagamento di assegno non legittimamente incassato, il concorso di colpa del mittente può coesistere con l'eventuale colpa del soggetto che abbia omesso adeguate verifiche nell'identificazione del presentatore.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoRicorso per cassazione
RamiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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