Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28455/2026 del 27/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Messina, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza di rideterminazione della pena proposta nell'interesse di un condannato, volta a eliminare la recidiva ritenuta nelle sentenze di merito e a conseguire una nuova quantificazione del trattamento sanzionatorio. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 1 c.p. e 25 Cost. in relazione all'art. 99 c.p., sostenendo che l'aumento per recidiva fosse illegale perché fondato su precedenti penali non più rilevanti: una decisione definita con messa alla prova e quindi estinta con ogni effetto penale, un'altra ormai estinta per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 445 c.p.p., e residuando al più un precedente idoneo a integrare una recidiva semplice. Da ciò faceva discendere l'illegalità della pena e la possibilità-doverosità per il giudice dell'esecuzione di intervenire sul giudicato. Il Procuratore generale chiedeva il rigetto, escludendo che si trattasse di pena illegale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che, in sede esecutiva, il giudice non può correggere un errore di diritto incidente sul trattamento sanzionatorio quando la questione sulla recidiva sia stata già devoluta e decisa nei gradi di impugnazione ordinaria. Ha inoltre escluso che nel caso vi fosse pena illegale: la doglianza mirava in realtà a una rivalutazione del merito e del fatto ormai coperti da giudicato, e non a riportare la pena entro limiti edittali estranei al sistema. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 1 c.p.

    richiamato dal ricorrente a sostegno del principio di legalità della pena.

  • art. 25 Cost.

    richiamato dal ricorrente quale parametro costituzionale di legalità in materia penale.

  • art. 99 c.p.

    norma sulla recidiva, la cui applicazione era contestata per asserita illegittimità del relativo aumento di pena.

  • art. 81 c.p.

    richiamato per la determinazione dell'aumento di pena per continuazione.

  • art. 445 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'estinzione degli effetti penali di un precedente definito con rito speciale e il decorso del quinquennio.

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto.

  • art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 conv. in l. 12 luglio 1991, n. 203

    richiamato nei precedenti di legittimità citati come esempio di aggravante oggetto di contestazione e poi devoluzione nei giudizi di impugnazione.

  • artt. 23 e seguenti c.p.

    indicati come parametri legali della specie e misura delle pene.

  • artt. 65 e seguenti c.p.

    richiamati come regole sulla determinazione della pena in presenza di più circostanze aggravanti.

  • artt. 71 e seguenti c.p.

    richiamati come regole sulla determinazione della pena nel concorso di più reati.

  • art. 27, terzo comma, Cost.

    evocato dalla Corte come fondamento della funzione rieducativa cui si collega il controllo sulla legalità della pena.

Massime di principio

  • In sede di incidente di esecuzione il giudice non può rimuovere un errore di diritto relativo alla recidiva o ad altre componenti del trattamento sanzionatorio quando la relativa questione sia già stata devoluta e decisa nei giudizi di impugnazione ordinaria, salvo che si tratti di pena illegale in senso stretto.
  • La pena è "illegale" solo se non prevista dall'ordinamento, se supera i limiti legali, o se è diversa per genere, specie o quantità rispetto ai parametri stabiliti dalla legge; non basta una mera errata applicazione dei criteri di commisurazione.
  • Il controllo del giudice dell'esecuzione sulla legalità della pena deve essere compiuto con riferimento al fatto definitivamente accertato e non può comportare una rivalutazione o manipolazione del fatto ormai coperto da giudicato.
  • La questione sull'applicabilità della recidiva, quando già esaminata nei gradi di merito e di impugnazione, non può essere riproposta in executivis come vizio della pena, se ciò comporterebbe un nuovo giudizio di merito su un profilo già deciso.
  • L'intervento esecutivo è ammesso solo per ricondurre la sanzione entro i parametri legali, non per correggere scelte valutative di merito relative alla gravità del fatto o ai precedenti rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.