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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43960/2023 del 31/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gli odierni ricorrenti impugnavano l'ordinanza della Corte d'appello di Torino che aveva dichiarato inammissibili le istanze, presentate subito dopo la lettura del dispositivo, di sostituzione delle pene detentive con pene sostitutive ex art. 545-bis c.p.p. I ricorrenti deducevano erronea interpretazione e applicazione degli artt. 598, 599-bis e 545-bis c.p.p., sostenendo che: 1) non è necessaria una richiesta preliminare dell'imputato in sede di concordato in appello per ottenere la sostituzione della pena; 2) il concordato in appello (art. 599-bis) non è assimilabile al patteggiamento (art. 444) e non comporta necessariamente un accordo sulla pena; 3) l'art. 545-bis ha natura impulso/dirimente ed attribuisce al giudice il potere di proporre e applicare pene sostitutive dopo la lettura del dispositivo, purché ricorra il consenso personale dell'imputato.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili: il provvedimento con cui il giudice decide sull'ammissione alle pene sostitutive non è impugnabile autonomamente, ma soltanto unitamente alla sentenza che chiude la fase introdotta dall'art. 545-bis (impugnazione ai sensi dell'art. 586 c.p.p.). La Corte ha richiamato la riforma (L. n. 134/2021 e D.Lgs. n. 150/2022) che ha introdotto l'art. 545-bis e ha descritto il procedimento nuovo (avviso dopo la lettura del dispositivo, acquisizione del consenso personale dell'imputato, possibile fissazione di udienza entro 60 giorni con coinvolgimento dell'U.E.P.E., seconda lettura del dispositivo che vale come pubblicazione definitiva). Per questi motivi la decisione adottata all'esito dell'udienza ex art. 545-bis (che conferma o integra il primo dispositivo) è impugnabile solo congiuntamente alla sentenza di condanna; la Corte ha inoltre rilevato che la Corte d'appello di Torino aveva adottato impropriamente un'ordinanza autonoma, ma la novità normativa esclude addebitare l'errore ai ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    i termini per il deposito della motivazione decorrono, ad ogni effetto di legge, dalla lettura del dispositivo, confermato o integrato, di cui al comma 3

    Norma di nuovo conio che introduce una fase successiva alla lettura del dispositivo: il giudice, se ricorrono i presupposti, dà avviso alle parti e acquisisce il consenso personale dell'imputato per valutare la sostituzione della pena. La decisione sulla sostituzione confluisce nel secondo dispositivo che vale come pubblicazione della sentenza; pertanto la decisione è impugnabile solo unitamente alla sentenza.

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Regola il concordato in appello; la Corte ha precisato che il concordato riguarda l'accordo sui motivi di impugnazione e non comporta automaticamente un accordo sulla sostituzione della pena, per cui la questione della sostituzione va valutata alla stregua dell'art. 545-bis.

  • art. 598 cod. proc. pen.

    Riferito nel quadro normativo contestato dai ricorrenti; la Corte valuta l'insieme delle norme procedurali in relazione alla impugnabilità dei provvedimenti sulla sostituzione della pena.

  • art. 586 cod. proc. pen.

    Individua la possibilità di impugnare unitariamente la sentenza di primo grado: la Corte afferma che la decisione sulla sostituzione ex art. 545-bis è impugnabile in uno alla sentenza di condanna ai sensi di questa norma.

  • art. 568 cod. proc. pen.

    Principio di tassatività delle impugnazioni: dal testo normativo non risulta prevista un'impugnazione autonoma del provvedimento che conferma o integra il primo dispositivo ex art. 545-bis.

  • Legge 27 settembre 2021 n. 134 (comma 17 art. 1) e D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150

    Fonti della riforma che hanno ampliato l'ambito di applicazione delle pene sostitutive e ridefinito il ruolo del giudice della cognizione nelle decisioni sul trattamento sanzionatorio, introducendo l'art. 545-bis e anticipando in sede di merito la scelta sulle modalità esecutive della pena.

  • art. 20-bis cod. pen. e art. 53 L. 24 novembre 1981 n. 689

    Art. 20-bis richiama e inserisce le pene sostitutive nel sistema delle pene; l'art. 53 della L. 689/81 elenca le pene sostitutive applicabili. La Corte richiama che le pene sostitutive possono essere disposte in sede di pronuncia di merito entro i limiti edittali previsti.

  • art. 464-quater cod. proc. pen. (comma 7) e art. 28 d.P.R. n. 448/1988

    Norme di confronto: con riferimento all'istituto affine della messa alla prova, esistono previsioni specifiche di impugnabilità per l'ordinanza favorevole; la giurisprudenza ha ritenuto però che l'ordinanza di rigetto non sia impugnabile autonomamente ma unitamente alla sentenza.

  • art. 544 co.1 e art. 546 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione alla motivazione contestuale: la motivazione non viene letta prima della seconda lettura del dispositivo (integrato o confermato), e i termini per il deposito della motivazione decorrono da quella seconda lettura.

Massime di principio

  • Il provvedimento che decide sulla sostituzione della pena ex art. 545-bis c.p.p. non è autonomamente impugnabile: l'impugnazione è consentita solo unitamente alla sentenza che chiude il giudizio (art. 586 c.p.p.).
  • La procedura ex art. 545-bis richiede il consenso personale, esplicito, dell'imputato per avviare la fase di valutazione delle pene sostitutive; il ruolo del difensore e dell'U.E.P.E. è di supporto ma il consenso resta atto personalissimo.
  • La 'pubblicazione' definitiva della sentenza, ai fini dei termini di impugnazione e del deposito della motivazione, avviene con la lettura del dispositivo integrato o confermato (seconda lettura) e non con la prima lettura del dispositivo di condanna.
  • Se il giudice fissa udienza ex art. 545-bis per acquisire informazioni e determinare la pena sostitutiva, la fase rimane interlocutoria e la sentenza non è ancora pubblicata fino alla seconda lettura; eventuali ordini o ordinanze rese fuori da questo schema possono essere considerate improprie e dovranno essere valutate insieme alla sentenza finale.
  • In casi di riforma normativa recente, eventuali errori procedurali della Corte di merito non sono automaticamente fatti imputabili alle parti; tuttavia, per tutelare i diritti dell'imputato è utile che la difesa annoti espressamente il consenso o la richiesta e faccia registrare le istanze nei termini e nelle forme previste.

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