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Ordinanza

Ordinanza n. 876/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento del Questore della Provincia di Cosenza, Div. P.A.S. - -OMISSIS-, con il quale è stata respinta l'istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso sportivo presentata dal ricorrente.

Giustizia amministrativa202600450

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso sportivo adottato dal Questore della Provincia di Cosenza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore della Provincia di Cosenza ha respinto la sua istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso sportivo. Il TAR ha rilevato d'ufficio un vizio nella notificazione del ricorso: l'atto è stato notificato a un indirizzo PEC riferibile all'Ufficio Relazioni con il Pubblico e alla Divisione Anticrimine della Questura di Cosenza, anziché all'indirizzo dell'Avvocatura dello Stato competente o comunque a un destinatario abilitato a ricevere ritualmente la notificazione per l'amministrazione ai sensi dell'art. 144 c.p.c.

La decisione

Il TAR ha ritenuto nulla la notificazione del ricorso e ne ha disposto la rinnovazione, ai sensi dell'art. 291 c.p.c. e dell'art. 44, comma 4, c.p.a., ponendo l'incombente a carico della parte ricorrente. La rinnovazione dovrà essere eseguita entro il termine perentorio di 15 giorni. Non è stata quindi esaminata la domanda di annullamento né il merito delle censure contro il diniego di rinnovo. È stata fissata una nuova udienza in camera di consiglio per il 22 giugno 2026.

Norme richiamate

  • art. 144 c.p.c.

    La notificazione alle amministrazioni dello Stato deve essere eseguita secondo le modalità previste dalla disposizione; la notificazione a un indirizzo PEC riferibile all'URP e alla Divisione Anticrimine della Questura è stata ritenuta non rituale.

  • art. 291 c.p.c.

    La nullità della notificazione comporta la necessità di rinnovazione entro il termine stabilito dal giudice.

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di disporre la rinnovazione della notificazione nulla, assegnando un termine perentorio.

Massime di principio

  • La notificazione di un ricorso amministrativo a un indirizzo PEC riferibile all'URP o a una divisione interna della Questura, non identificato come destinatario abilitato a ricevere la notificazione per l'amministrazione statale ai sensi dell'art. 144 c.p.c., è nulla.
  • Accertata la nullità della notificazione del ricorso, il giudice amministrativo deve disporne la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. e dell'art. 44, comma 4, c.p.a., assegnando alla parte ricorrente un termine perentorio.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

Testo integrale

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