Sentenza del 23/05/2024 n. 14495 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava gli avvisi di pagamento TARI per l’annualità 2015, relativi a tre esercizi commerciali e a superfici complessive di 12.868 mq. Rialto contestava l’assoggettamento alla tassa di aree e rifiuti che riteneva produttivi di rifiuti speciali non pericolosi, in particolare imballaggi secondari e terziari, sostenendo che fossero raccolti e smaltiti da una ditta privata. Con dieci motivi denunciava, tra l’altro, l’illegittima assimilazione comunale di tali rifiuti a quelli urbani, l’inadeguatezza della soglia quantitativa prevista dal regolamento, l’omessa valutazione della documentazione e la non tassabilità di magazzini, aree di stoccaggio e vani tecnici, nonché una pretesa doppia imposizione. La CTR del Piemonte, con sentenza n. 498/6/19, aveva confermato la decisione di primo grado e respinto la domanda di annullamento, ritenendo legittimo il recupero TARI.
La decisione
La Corte di cassazione non ha deciso nel merito i dieci motivi: preso atto della rinuncia al ricorso, conseguente alla definizione stragiudiziale della controversia, ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 306, 390 e 391 c.p.c. Le spese del giudizio sono state compensate, come richiesto dalle parti. Non è stato disposto l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, perché la rinuncia non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
Norme richiamate
In considerazione dell'intervenuta rinuncia, deve essere dichiarata la estinzione del processo ex art. 306, 390 e 391 cod. proc. civ., come richiesto dalla parte ricorrente, per aver definito stragiudizialmente la controversia con compensazione delle spese di lite.
La rinuncia al ricorso per cassazione, intervenuta dopo la definizione stragiudiziale della controversia, determina l’estinzione del giudizio; nel caso concreto le spese sono state compensate.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (v. Cass., Sez. civ. 6-1, 12/11/2015, n. 23175, secondo cui, in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.
L’ulteriore contributo unificato è dovuto nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, ma non quando il ricorso per cassazione è rinunciato: la disposizione, essendo eccezionale e di carattere lato sensu sanzionatorio, non si estende per analogia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, anche quando segue un accordo stragiudiziale, comporta l’estinzione del giudizio e non una pronuncia sul merito dei motivi: pertanto non consente di ricavare dalla decisione un principio definitivo sulla fondatezza delle contestazioni TARI.
- La rinuncia non comporta di per sé il pagamento dell’ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni respinte o dichiarate inammissibili o improcedibili.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando richiesta in relazione alla definizione stragiudiziale della controversia; in questo caso la Corte ha compensato le spese del giudizio.
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