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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7949/2024 del 22/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione contro la conferma della condanna per delitti ascritti: 1) censura di carenza di motivazione e violazione di legge in relazione alla contestata estorsione, con particolare rilievo sull'inidoneità della presunta minaccia a una reale efficacia coercitiva e sulla presunta errata valutazione delle testimonianze (Scarano e Riccardi), sostenendo che le espressioni minacciose erano rivolte al fratello e non a Riccardi; 2) richiesta di qualificazione della condotta come fattispecie di lieve offensività ai sensi dell'indicata pronuncia della Corte costituzionale n. 120/2023, per l'esiguità del danno e del profitto e la scarsa incisività della minaccia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ordini di ragioni: 1) vizio formale preliminare: il difensore non risultava munito di procura speciale idonea a proporre ricorso per cassazione; 2) sul merito formale dei motivi, essi sono stati ritenuti inammissibili perché consistono in una mera proposta di rilettura alternativa del materiale probatorio (censure di merito non consentite in sede di legittimità). La Corte ha rilevato che la Corte d'Appello aveva fornito adeguata e logica motivazione circa la natura e la portata dell'estorsione, la gravità della minaccia e la successiva commercializzazione del materiale ferroso da parte del ricorrente. Esito pratico: ricorso dichiarato inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Calcestruzzi S.p.A. (euro 2.000 oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in ordine ai limiti della motivazione del ricorso: la relazione dei motivi è trattata nei limiti strettamente necessari per la motivazione della Corte, indicando che la ricostruzione delle censure dev'essere sintetica ma chiara.

  • art. 629, comma secondo, cod. pen.

    Norma relativa all'ipotesi attenuata di estorsione evocata dal ricorrente: la Corte ha ritenuto che la valutazione della sussistenza dell'attenuante richiede apprezzamento di merito adeguato che non può essere sostituito da una rilettura degli elementi probatori in sede di legittimità.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 120/2023

    La difesa invocava l'effetto di tale pronuncia per qualificare la condotta come di lieve offensività; la Corte di Cassazione ha osservato che l'applicazione della pronuncia comporta una valutazione concreta dell'entità del danno e della minaccia, valutazione che in questo caso è stata già compiuta dai giudici di merito in termini contrari.

  • Principio giurisprudenziale sulla inammissibilità della rilettura del merito in Cassazione

    Richiamati precedenti di legittimità (es. sentenze Ferri, Barraglia, Colomberotto) per affermare che il ricorso che si risolve in una proposta di lettura alternativa del materiale probatorio è inammissibile. La Corte ha applicato tale principio per dichiarare il ricorso inammissibile sul piano sostanziale.

  • Regole sulla procura speciale per la proposizione del ricorso per cassazione

    È stato rilevato il mancato conferimento di procura speciale per la cassazione nel ricorso presentato: la mancanza di un valido mandato specifico per impugnare in Cassazione determina l'inammissibilità del ricorso per vizio di rappresentanza processuale.

Massime di principio

  • Prima di proporre ricorso per cassazione verificare sempre la presenza di una procura speciale espressa e idonea a impugnare in Cassazione; la mancanza del mandato specifico è causa di inammissibilità.
  • In Cassazione non è ammessa una semplice rilettura alternativa del merito; i motivi devono individuare vizi di diritto, contraddizioni logiche o lacune specifiche nella motivazione, non solo una diversa valutazione delle prove.
  • Quando si contesta la motivazione relativa alla valutazione delle testimonianze, occorre indicare passaggi specifici e oggettivi della motivazione che siano incomprensibili, contraddittori o manifestamente illogici, evitando censure generiche.
  • Per chiedere l'applicazione dell'istituto della 'lieve offensività' alla luce di pronunce costituzionali, bisogna dimostrare in modo concreto e documentato l'esiguità del danno/profitto e la scarsa incisività della condotta offensiva; non basta un richiamo generico alla sentenza della Corte costituzionale.
  • Preparare i motivi di ricorso con attenzione formale e sostanziale: i profili procedurali (mandato, termini, forma) e i limiti di ammissibilità dei motivi di legittimità vanno rispettati per evitare l'inammissibilità e le conseguenti condanne alle spese.

Testo integrale

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