Sentenza del 18/05/2016 n. 10195 - Corte di Cassazione
TRIBUTI (IN GENERALE) - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN GENERE - Circolare ministeriale in materia tributaria - Natura di fonte normativa - Esclusione - Comportamento del contribuente conforme ad erronea indicazione di circolare - Affidamento - Limitazione ai profili sanzionatori - Estensione all'adempimento dell'obbligazione tributaria - Esclusione - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’INAIL aveva chiesto il rimborso della tassa di concessione governativa pagata per gli anni 2000-2003 per l’impiego di apparecchiature terminali radiomobili, sostenendo di esserne esente in quanto ente pubblico economico. La Commissione tributaria aveva accolto la domanda e la decisione era stata confermata in appello, sulla base dell’affidamento ingenerato da circolari e risoluzioni ministeriali. L’Amministrazione ha contestato in Cassazione che l’affidamento potesse giustificare il rimborso del tributo, denunciando la violazione dell’art. 10 della legge n. 212 del 2000 e dell’art. 21 della tariffa allegata al d.P.R. n. 641 del 1972. In via incidentale, l’INAIL ha dedotto l’inammissibilità dell’appello dell’Ufficio per la novità delle questioni formulate.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale: le circolari ministeriali non sono fonti di diritti o obblighi e l’affidamento del contribuente che abbia seguito un’interpretazione amministrativa erronea non elimina il debito d’imposta. Può escludere le sanzioni e gli interessi, ma non il tributo, dovuto quando ricorrono i presupposti impositivi; inoltre, l’esenzione rivendicata dall’INAIL non era prevista dalla norma. È stato rigettato il ricorso incidentale: nelle controversie sul silenzio-rifiuto relativo a un rimborso, l’Amministrazione può difendersi nel merito anche in appello, poiché tali difese riguardano l’originaria questione della sussistenza dei presupposti del rimborso e non costituiscono nuove eccezioni in senso tecnico. La sentenza d’appello è stata cassata e la Corte ha deciso nel merito, rigettando il ricorso originario dell’INAIL. Spese dell’intero giudizio compensate.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, commi 1 e 2
il legittimo affidamento del contribuente comporta, ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, commi 1 e 2, l'esclusione degli aspetti sanzionatori, risarcitori ed accessori conseguenti all'inadempimento colpevole dell'obbligazione tributaria, ma non incide sulla debenza del tributo, che prescinde del tutto dalle intenzioni manifestate dalle parti del rapporto fiscale, dipendendo esclusivamente dall'obiettiva realizzazione dei presupposti impositivi
L’affidamento ingenerato da un’interpretazione amministrativa errata non estingue né esclude l’obbligazione tributaria, determinata dalla presenza oggettiva dei presupposti d’imposta. Può invece rilevare per escludere le conseguenze sanzionatorie e accessorie indicate dalla norma.
D.P.R. n. 641 del 1972, art. 21 della tariffa allegata
Resta pertanto insuperabile la circostanza che l'esenzione pretesa dall'Istituto non è prevista dalla norma nel quadro di una necessaria interpretazione restrittiva applicabile a tutte le disposizioni che prevedano agevolazioni fiscali.
L’esenzione dalla tassa non può essere riconosciuta se non è prevista dalla disposizione applicabile; le agevolazioni fiscali sono soggette a interpretazione restrittiva. Nel caso deciso, l’INAIL era tenuto al pagamento della tassa per le annualità oggetto della domanda di rimborso.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, comma 2
in tema di contenzioso tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, comma 2, riguarda le eccezioni in senso tecnico, ossia lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa fiscale, ma non limita la possibilità dell'Amministrazione di difendersi dalle contestazioni già dedotte in giudizio
Il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda le eccezioni in senso tecnico, non le difese e argomentazioni con cui l’Amministrazione contesta la fondatezza della domanda di rimborso. In tale controversia l’Amministrazione può quindi sviluppare in appello le proprie difese sul merito, entro i limiti del giudicato.
Massime di principio
- Una circolare o risoluzione ministeriale non crea un’esenzione fiscale né modifica la legge: il contribuente che vi si sia conformato resta tenuto al tributo se la legge prevede l’imposizione.
- L’affidamento fondato su un’indicazione erronea dell’Amministrazione può incidere sulle sanzioni e sugli interessi, ma non comporta di per sé il rimborso o l’esonero dal pagamento dell’imposta.
- Le esenzioni e le agevolazioni fiscali devono trovare fondamento nella norma e sono interpretate restrittivamente; non possono essere desunte soltanto dalla natura pubblica o economica del soggetto.
- Nelle controversie contro il silenzio-rifiuto su una domanda di rimborso, il contribuente deve dimostrare i presupposti del diritto al rimborso e l’Amministrazione può contestarli anche in appello. Le nuove difese sul merito non sono, per ciò solo, nuove eccezioni vietate.
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