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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21033/2022 del 30/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Cosenza del 17/09/2021 che li aveva condannati per contravvenzioni in materia edilizia (artt. 75 in relazione all'art. 65, e 95 in relazione agli artt. 93 e 94 del d.P.R. 380/2001) per avere realizzato due capannoni in assenza del permesso di costruire e senza la denuncia dei lavori in zona sismica. I due motivi di ricorso denunciavano: (1) vizio di motivazione relativo al momento di decorrenza della prescrizione, sostenendo che le opere erano state completate nei primi giorni del 2016 e pertanto i reati istantanei sarebbero prescritti; (2) violazione dell'art. 131-bis c.p. per mancata valutazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, essendo gli imputati incensurati e avendo successivamente ottenuto il permesso in sanatoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico e volto a rinnovare valutazioni di merito: la Corte ha condiviso la qualificazione delle contravvenzioni come reati permanenti e la decorrenza della prescrizione dalla data di accertamento (11 maggio 2017), non dal presunto completamento dei lavori. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha ritenuto implicitamente corretta la disattesa richiesta di applicazione dell'art. 131-bis, valutando la consistente entità dei lavori (capannoni di 480 mq e 109 mq, con struttura in acciaio e relativo impatto sul territorio) e quindi escludendo la particolare tenuità del fatto. Conseguentemente la condanna (ammenda di 1.500,00 euro) è stata confermata e i ricorrenti condannati alle spese del procedimento.

Norme richiamate

  • D.P.R. 380/2001, art. 75

    Norma applicata per le contravvenzioni edilizie contestate; la Corte ha ritenuto che le violazioni contestate rientrassero tra le contravvenzioni previste da tale normativa.

  • D.P.R. 380/2001, art. 65

    Richiamata in relazione alle specifiche fattispecie contestate; integrata nella contestazione complessiva degli illeciti edilizi.

  • D.P.R. 380/2001, artt. 93, 94 e 95

    Norme richiamate per contestare l'assenza di permesso di costruire e la mancata denuncia dei lavori in zona sismica; la Corte ha confermato la configurabilità delle contravvenzioni ai sensi di tali articoli.

  • D.P.R. 380/2001, art. 44

    Ricordato perché il Tribunale aveva prosciolto gli imputati da una delle contestazioni (art. 44) per estinzione del reato a seguito del rilascio del permesso di costruire in sanatoria.

  • Codice penale, art. 131-bis

    Si tratta della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto che la richiesta fosse implicitamente respinta dal giudice di merito: la descrizione dell'intervento (dimensioni, caratteristiche e impatto) evidenzia una lesione non modesta dei beni protetti, escludendo la sussistenza della particolare tenuità.

  • D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8

    Il procedimento è stato trattato ai sensi di tale disposizione (riferimento procedurale/organizzativo indicato nell'intestazione della sentenza).

Massime di principio

  • Quando le violazioni edilizie comportano la realizzazione di opere di notevole entità (dimensioni significative, struttura permanente, impatto urbanistico o sulla sicurezza sismica), è difficilmente applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità dell'art. 131-bis.
  • Le contravvenzioni edilizie contestate possono essere qualificate come reati permanenti: la prescrizione decorre dal momento in cui l'amministrazione competente è posta nelle condizioni di accertare la violazione (ovvero dalla data di effettivo accertamento), non necessariamente dalla data che gli imputati indicano come completamento dei lavori.
  • In Cassazione è preclusa la rinnovata valutazione del merito e delle risultanze istruttorie; i motivi che si limitano a proporre una diversa lettura delle prove senza evidenziare vizi logico-giuridici della motivazione sono inammissibili.
  • La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis deve essere considerata dal giudice, ma può essere implicitamente rigettata se la struttura motivazionale della sentenza mostra elementi che escludono la particolare tenuità (es. descrizione della gravità, delle dimensioni e dell'impatto dell'opera abusiva).
  • Se è stato poi rilasciato un permesso in sanatoria, questo può estinguere talune specifiche imputazioni (quando rilevante ai sensi della normativa edilizia), ma non elimina automaticamente la valutazione sulla gravità complessiva dell'abuso ai fini dell'art. 131-bis o della prescrizione.

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