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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20243/2025 del 19/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un collaboratore scolastico assunto ripetutamente con contratti a tempo determinato dal 2000 al 2010 aveva agito contro l'amministrazione scolastica chiedendo: l'accertamento dell'illegittimità dei termini apposti ai contratti; la conversione del rapporto; il risarcimento del danno; il riconoscimento del diritto agli scatti di anzianità ex art. 53 della L. 312/1980. In appello aveva anche dedotto, secondo quanto riportato nel ricorso per cassazione, una domanda autonoma di parificazione economica al personale a tempo indeterminato ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. La Corte d'appello aveva respinto il gravame ritenendo, da un lato, sanato l'abuso della reiterazione dei contratti per effetto della stabilizzazione intervenuta e, dall'altro, insussistente il diritto agli scatti perché la contrattazione collettiva avrebbe mantenuto la vigenza dell'art. 53 L. 312/1980 solo per i docenti di religione cattolica. Con il ricorso per cassazione il lavoratore denunciava violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul quarto motivo di appello, sostenendo che la Corte territoriale aveva deciso solo sulla domanda di scatti biennali e non sulla distinta domanda di progressione stipendiale spettante ai dipendenti a tempo indeterminato, già riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità in applicazione del principio di non discriminazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo unico di ricorso. Ha osservato che dalla lettura degli atti emergeva una domanda autonoma di riconoscimento della progressione stipendiale del personale a tempo determinato in applicazione della clausola 4 dell'accordo quadro, distinta da quella relativa agli scatti biennali ex art. 53 L. 312/1980. Poiché la sentenza impugnata non conteneva alcuna decisione su tale autonoma domanda, è stato ravvisato il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, sezione lavoro, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice di merito deve pronunciarsi su tutte le domande e le eccezioni ritualmente proposte; la mancata decisione su una domanda autonoma integra il vizio di omessa pronuncia.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il vizio processuale di omessa pronuncia è deducibile in cassazione come nullità della sentenza o del procedimento.

  • art. 53 della L. 312/1980

    È richiamato come norma sugli scatti biennali di anzianità del personale non di ruolo, ma la Corte ribadisce che la domanda di cui trattasi va distinta dalla progressione stipendiale spettante al personale a termine in base al principio di non discriminazione.

  • clausola 4 dell'accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE

    Impone di riconoscere al personale scolastico assunto a termine l'anzianità di servizio ai fini della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato; le clausole collettive incompatibili vanno disapplicate.

  • artt. 69, comma 1, e 71 d.lgs. n. 165/2001

    Sono richiamati nel passaggio giurisprudenziale riportato per spiegare il rinvio operato dalla contrattazione collettiva all'art. 53 L. 312/1980 e la sua perdurante vigenza limitata ai docenti di religione.

Massime di principio

  • Quando una parte propone in giudizio più domande distinte per petitum e causa petendi, il giudice di merito deve esaminarle tutte espressamente; la decisione solo su una di esse integra omessa pronuncia.
  • La domanda di riconoscimento degli scatti biennali ex art. 53 L. 312/1980 è autonoma e distinta dalla domanda di progressione stipendiale del personale a tempo determinato fondata sulla clausola 4 dell'accordo quadro e sul principio di non discriminazione.
  • Nel pubblico impiego scolastico, la disciplina collettiva che attribuisca al lavoratore a termine il solo trattamento iniziale, prescindendo dall'anzianità, deve essere disapplicata se incompatibile con il principio di non discriminazione sancito dal diritto unionale.
  • La stabilizzazione sopravvenuta del rapporto non elimina automaticamente il dovere del giudice di pronunciarsi sulle domande economiche relative al pregresso rapporto a termine, se ritualmente devolute in causa.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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