Cassazione Civile, Ordinanza n. 28545/2024 del 06/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da due giudizi riuniti: in uno si chiedeva l'accertamento della nullità di fideiussioni prestate da una coniuge a garanzia delle obbligazioni del marito verso un istituto di credito, nell'altro si proponeva opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di somme dovute in relazione ai medesimi rapporti di conto corrente e nei limiti delle garanzie prestate. Il tribunale aveva dichiarato la nullità delle fideiussioni per difetto di sottoscrizione della banca e revocato il decreto ingiuntivo; la corte d'appello, invece, ha ritenuto inammissibile la nuova eccezione di nullità delle fideiussioni omnibus per contrasto con il modello ABI, perché sollevata solo nella comparsa conclusionale d'appello e non già tempestivamente, e ha ritenuto provato il credito della banca sulla base dei contratti e degli estratti in atti. In cassazione la ricorrente ha denunciato, con il primo motivo, omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione e violazione degli artt. 163 e 360 c.p.c., sostenendo che la corte d'appello non si fosse pronunciata sulla nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust e che tale nullità fosse rilevabile d'ufficio; con il secondo motivo ha censurato il capo relativo alla prova del credito, deducendo omesso esame di fatti decisivi e contestando la ricostruzione della corte d'appello sulla prova del rapporto e del saldo dovuto. La Cassazione ha dichiarato entrambi i motivi inammissibili: il primo perché diretto a un vizio motivazionale non più deducibile nei termini prospettati, privo di autosufficienza quanto alla trascrizione e localizzazione delle clausole asseritamente nulle, e perché mirava in sostanza a un nuovo accertamento in fatto; inoltre il testo delle fideiussioni era stato prodotto per la prima volta in cassazione in modo non consentito ai fini del merito. Il secondo perché non si confrontava con la motivazione della sentenza d'appello, limitandosi a richiamare quella di primo grado senza attingere le rationes decidendi della decisione impugnata, che aveva riconosciuto la prova del credito anche alla luce delle scritture contrattuali e delle conclusioni del consulente tecnico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi: il primo per difetti di deduzione del vizio motivazionale, carenza di autosufficienza e tentativo di introdurre documenti e questioni nuove; il secondo perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata sulla prova del credito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
Il vizio di motivazione, dopo la riforma del 2012, non consente più di censurare insufficienza o contraddittorietà della motivazione nei termini tradizionali, restando deducibile solo la mancanza del minimo costituzionale.
art. 163, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
Le censure devono individuare con precisione i fatti e i documenti rilevanti e collegarsi alla decisione impugnata in modo specifico.
Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: occorre indicare e trascrivere il contenuto degli atti o documenti posti a fondamento della censura e il luogo della loro produzione nel giudizio di merito.
In cassazione possono essere prodotti solo i documenti relativi all'ammissibilità del ricorso, non quelli diretti a dimostrarne la fondatezza nel merito.
Richiamato nel contesto della pretesa nullità delle fideiussioni per forma scritta, ma la Corte di cassazione non entra nel merito della questione per l'inammissibilità del motivo.
Richiamato nel contesto della disciplina formale dei rapporti bancari e delle garanzie, senza decisione nel merito in sede di legittimità.
Evocato quale parametro di illegittimità delle fideiussioni conformi al modello ABI; la censura non è esaminata nel merito perché tardiva e inammissibile.
La società cessionaria/mandataria è intervenuta nel giudizio ai sensi della successione nel credito litigioso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale base dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la deduzione del vizio motivazionale non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito o in una critica generica alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice di appello.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare rigorosamente il principio di autosufficienza: quando la censura si fonda su documenti o clausole contrattuali, il ricorrente deve trascriverne il contenuto essenziale e indicare dove siano stati prodotti nei gradi di merito.
- Le questioni di nullità che richiedano accertamenti in fatto non possono essere introdotte per la prima volta in comparsa conclusionale in appello e poi coltivate in cassazione come se fossero rilevabili d'ufficio, se non risultano emergenti dagli atti.
- In sede di legittimità la censura deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata; il mancato attacco della motivazione autonoma e decisiva comporta l'inammissibilità del motivo.
- La produzione documentale in cassazione è consentita solo nei limiti dell'art. 372 c.p.c., ossia per documenti rilevanti ai fini dell'ammissibilità del ricorso e non per sostenere la fondatezza delle doglianze di merito.
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