Cassazione Penale, Sentenza n. 37683/2025 del 19/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Termini Imerese che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di Orlando per il reato edilizio (art. 44, co.1, lett. b) d.P.R. 380/2001) ritenendo estinto il reato per positivo esito della messa alla prova. Il motivo di ricorso denunciava inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 168-bis c.p.p.: la messa alla prova richiede l'assunzione di condotte dirette all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato (es. demolizione o sanatoria delle opere abusive) e il programma trattamentale approvato dal Tribunale, pur ritenuto idoneo, non conteneva una prescrizione specifica su tali obblighi né dalla relazione risultava che il prevenuto avesse effettivamente ripristinato lo stato dei luoghi; inoltre l'area interessata risultava ancora sotto sequestro.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato la ricorribilità per cassazione della sentenza impugnata e ha condiviso la censura del Procuratore generale: la relazione conclusiva sulla messa alla prova non indica condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato e il programma non prevedeva impegni specifici documentati in tal senso; la giurisprudenza richiede, in materia edilizia, la preventiva e spontanea demolizione dell'opera abusiva o la sua riconduzione alla legalità quale possibile oggetto del programma di trattamento, il cui mancato compimento preclude il proscioglimento. Per tali ragioni la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Termini Imerese per un nuovo esame sul punto.
Norme richiamate
art. 44, comma 1, lett. b) d.P.R. 380/2001
norma che definisce il reato edilizio contestato; è il riferimento del fatto per il quale veniva disposta la messa alla prova.
disciplina la sospensione del processo con messa alla prova; la Corte interpreta la norma nel senso che la messa alla prova comporta l'assunzione di condotte dirette all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato e, ove possibile, il risarcimento del danno.
indica il catalogo dei reati per i quali la sentenza di proscioglimento è inappellabile; la Corte però ha ribadito la ricorribilità in Cassazione della sentenza impugnata nella fattispecie.
art. 464-bis, comma quarto, lett. b) cod. proc. pen.
"impegni specifici che l'imputato assume, anche al fine di elidere od attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine [...] le condotte riparatorie [...]"
la norma richiede che il programma di messa alla prova preveda impegni specifici, incluse condotte riparatorie finalizzate a eliminare o attenuare le conseguenze del reato; serve a valutare l'idoneità del programma e la legittimità del proscioglimento.
art. 464-septies cod. proc. pen.
richiamato dalla giurisprudenza per affermare che il mancato compimento delle condotte riparatorie in materia edilizia preclude il proscioglimento per esito positivo della prova.
art. 23, comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020
norma procedurale richiamata per specificare la forma delle conclusioni rese dal Procuratore generale; qui utilizzata per introdurre la conclusione di annullamento con rinvio.
Massime di principio
- La messa alla prova, specialmente per reati edilizi, deve prevedere obblighi specifici volti all'eliminazione delle conseguenze dannose (es. demolizione o sanatoria); senza tale previsione documentata non può ritenersi positivo l'esito della prova.
- Il giudice che dispone la sospensione ai sensi dell'art. 168-bis deve formulare un programma trattamentale con prescrizioni chiare e verificabili; l'assenza di impegni specifici o la mancanza di prova del loro adempimento legittima l'annullamento del proscioglimento.
- La preventiva e spontanea demolizione dell'opera abusiva oppure la sua riconduzione alla legalità rientrano tra le condotte riparatorie che possono essere richieste nel programma di messa alla prova per reati edilizi.
- Se l'area oggetto delle opere abusive è ancora sotto sequestro o non vi è evidenza del ripristino dello stato dei luoghi, ciò costituisce indice che gli obblighi di eliminazione delle conseguenze non sono stati assolti, impedendo il proscioglimento.
- Il Procuratore generale può impugnare in Cassazione le sentenze di proscioglimento quando sia ravvisata erronea applicazione delle norme sulla messa alla prova, anche se la sentenza di proscioglimento sarebbe inappellabile ai sensi dell'art. 550; la Corte può annullare e rinviare per nuovo esame.
- In fase di redazione del programma di messa alla prova è prudente inserire clausole esplicite di obbligo ripristinatorio e prevedere modalità probatorie di verifica dell'adempimento (documentazione, termini, verifiche tecniche) per evitare successivi annullamenti.
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