Cassazione Civile, Ordinanza n. 27375/2023 del 26/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da tre contratti di conto corrente stipulati da una società, rispetto ai quali alcuni fideiussori hanno chiesto di accertare la nullità delle clausole relative a interessi ultralegali e asseritamente usurari, capitalizzazione trimestrale degli interessi e commissioni di massimo scoperto, sostenendo conseguentemente l’inesistenza di loro obbligazioni debitorie verso la banca e la cessionaria del credito, oltre al risarcimento dei danni per le azioni esecutive promosse nei loro confronti. Il Tribunale aveva respinto le domande; la Corte d’appello aveva poi rigettato l’impugnazione ritenendo che le questioni sui vizi contrattuali fossero coperte dal giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo non opposto, notificato anche ai fideiussori, e aggiungendo che non vi era prova dell’usurarietà dei tassi. In cassazione la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 324, 645 e 647 c.p.c., 1283 e 1284 c.c., dell’art. 288 T.F.U.E., della direttiva 93/13/CEE e dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sostenendo che il mancato esperimento dell’opposizione al decreto ingiuntivo non poteva precludere, in un successivo giudizio, la deduzione dell’abusività/nullità delle clausole contrattuali. Ha invocato la giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di clausole abusive nei contratti del consumatore. La Corte ha però rilevato che il ricorso non indicava se e dove fosse stata allegata la qualità di consumatore, né riproduceva le clausole asseritamente abusive, con conseguente impossibilità di valutarne la decisività e la fondatezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura, pur richiamando la disciplina europea sulle clausole abusive e la giurisprudenza della Corte di giustizia, fosse priva degli elementi necessari per il controllo di ammissibilità e di concludenza, perché non risultava specificato se la qualità di consumatore fosse stata allegata nei precedenti gradi di giudizio e non erano state trascritte, neppure in parte, le clausole contrattuali contestate. La Corte ha quindi escluso di poter verificare la rilevanza concreta della doglianza e non è entrata nel merito dell’asserita incompatibilità tra giudicato del decreto ingiuntivo non opposto e tutela del consumatore. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa delle intimate; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla formazione del giudicato formale e sostanziale, ma la Corte non ne ha escluso in astratto l’operatività; ha invece dichiarato inammissibile la censura per difetto di specificità
richiamato in relazione all’opposizione a decreto ingiuntivo e alla preclusione derivante dalla mancata opposizione
richiamato come norma sulla definitività del decreto ingiuntivo non opposto
richiamato in tema di anatocismo e capitalizzazione degli interessi
richiamato in tema di determinazione degli interessi
art. 288 T.F.U.E.
richiamato dalla ricorrente, ma non oggetto di un autonomo scrutinio nel merito
direttiva 93/13/CEE
richiamata quale fonte della tutela del consumatore contro le clausole abusive nei contratti stipulati con professionisti
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
richiamato a sostegno dell’esigenza di tutela giurisdizionale effettiva
richiamato in relazione ai poteri istruttori del giudice del monitorio nella verifica officiosa delle clausole abusive
art. 13, comma 1-quater, t.u. spese di giustizia
richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la denuncia dell’erronea applicazione della disciplina sulle clausole abusive e sugli effetti preclusivi del decreto ingiuntivo non opposto deve essere sorretta da un ricorso specifico e autosufficiente, indicando quando la qualità di consumatore sia stata allegata e trascrivendo o almeno riproducendo le clausole contrattuali asseritamente abusive.
- L’eventuale contrasto tra giudicato formatosi su decreto ingiuntivo non opposto e tutela del consumatore non può essere vagliato in astratto: occorre che la censura sia concretamente riferibile al rapporto dedotto e alle clausole contestate.
- La mancata opposizione a decreto ingiuntivo può comportare preclusioni rilevanti, ma nei rapporti potenzialmente soggetti alla disciplina consumeristica il giudice del monitorio deve esaminare d’ufficio l’eventuale abusività delle clausole rilevanti e motivare sul punto nel decreto.
- Nel controllo di ammissibilità del ricorso, la Corte non può supplire alla carenza di allegazioni e di trascrizione degli atti e delle clausole su cui la censura si fonda.
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