Cassazione Penale, Sentenza n. 20512/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto, ai sensi dell'art.671 c.p.p., il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra due condanne: la sentenza del 17 luglio 2013 (partecipazione ad associazione di tipo mafioso e delitti connessi, commessi tra luglio 2008 e marzo 2011) e la sentenza del 25 marzo 2015 (omicidio aggravato commesso il 6 marzo 2010). Platania sosteneva che i fatti erano espressione di un unico disegno criminoso, essendo l'omicidio strumentale all'attività del clan "Cappello - Carateddu" e dunque rientrante nelle linee essenziali del programma criminoso già rappresentato all'atto dell'adesione all'associazione. Impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la domanda lamentando errata applicazione degli artt. 671 c.p.p. e 81 c.p. e vizio di motivazione, nonché richiamo a giurisprudenza ormai superata.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso e confermato l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto che l'omicidio contestato fosse un fatto estemporaneo e determinato da circostanze contingenti (la presunta condotta della vittima, l'appropriazione di denaro) e quindi non programmato, almeno nelle linee essenziali, al momento dell'ingresso del ricorrente nell'associazione mafiosa. Ne consegue l'assenza del requisito dell'identita del disegno criminoso richiesto dall'art.81, comma 2, c.p. e dall'art.671 c.p.p. La Corte ha inoltre rigettato l'argomento secondo cui la giurisprudenza favorevole al ricorrente, sopravvenuta, implicherebbe l'accoglimento della domanda. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
richiesta di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva
norma procedurale che consente al giudice dell'esecuzione di riconoscere la continuazione tra più condanne quando sussiste identità del disegno criminoso; il giudice ha valutato che tale requisito non sussisteva nel caso concreto
comma 2 (nozione di medesimo disegno criminoso)
il principio richiede che l'agente si sia rappresentato, almeno nelle linee essenziali, la commissione di una pluralità di fatti-reato al momento della scelta criminosa iniziale; la mera strumentalità del reato rispetto all'associazione non è sufficiente
partecipazione ad associazione di tipo mafioso
reato associativo di riferimento: la Corte ha osservato che il fatto che un delitto fine sia funzionale all'associazione non implica automaticamente la sussistenza di un disegno criminoso comune previsto dall'art.81 c.p.
applicazione per la condanna alle spese processuali
articolo invocato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in cassazione
art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137
richiesta del pubblico ministero di formulare requisitoria scritta
norma temporanea/procedurale citata in relazione alla presentazione della requisitoria scritta da parte del Pubblico ministero
Massime di principio
- Per il riconoscimento della continuazione (art.671 c.p.p. e art.81 c.p.) è necessario che, all'epoca della commissione del reato iniziale, l'agente si sia rappresentato, almeno nelle linee essenziali, la commissione della pluralità di fatti-reato: la mera strumentalità di un fatto rispetto all'associazione non basta.
- Eventi contingenti, imprevedibili o determinati da comportamenti non prevedibili della vittima (es. diventare confidente, appropriazione di somme) rendono difficilmente configurabile l'esistenza di un disegno criminoso unitario programmato in partenza.
- In sede esecutiva il giudice valuta in concreto se vi fosse una rappresentazione comune dei reati già all'origine del vincolo associativo; il richiedente deve fornire elementi probatori che colleghino temporalmente e concettualmente i fatti al progetto criminoso iniziale.
- La mera indicazione di orientamenti giurisprudenziali successivi favorevoli non obbliga il giudice dell'esecuzione a riformare una valutazione basata su elementi probatori concreti, salvo che emergano fatti o prove nuovi che dimostrino la sussistenza del disegno criminoso all'epoca iniziale.
- Nei casi di reati commessi nell'ambito di associazioni mafiose va sempre distintamente valutata la strumentalità del singolo reato rispetto all'associazione e la sua prevedibilità/programmazione all'atto dell'adesione: entrambe le condizioni devono esser documentate per riconoscere la continuazione.
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