Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26158/2024 del 03/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del GIP del 04/12/2023 che non aveva convalidato l'arresto in flagranza eseguito nei confronti di Chaieb Soail per il delitto di furto aggravato (artt. 624, 625 c.p., aggravanti nn. 2 e 7). Il GIP aveva motivato il diniego rilevando la mancata querela e ritenendo, in alternativa, l'arresto non legittimo per la particolare tenuità del danno (due felpe di modesto valore). Il Procuratore ha impugnato lamentando: (1) errata applicazione dell'art. 380 c.p.p. per aver escluso che l'atto redatto dalla polizia giudiziaria costituisse querela; (2) errata applicazione dell'art. 381 c.p.p. e dell'art. 62 n.4 c.p. per aver riconosciuto la particolare tenuità senza una valutazione ex ante in relazione alla situazione al momento dell'arresto, considerando anche la recidiva e la condizione di senza fissa dimora dell'indagato.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso del Procuratore e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, ritenendo legittimo l'arresto eseguito dalla polizia giudiziaria. La Corte ha ritenuto viziata, in particolare, la valutazione del GIP circa l'assenza di querela: la presenza di un verbale redatto dalla polizia giudiziaria indicante la ricezione di una querela orale e non smentito nel contenuto è elemento adeguato per ritenere sussistente la condizione di procedibilità nella prospettiva ex ante richiesta per la convalida. Inoltre la Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice della convalida deve valutare l'operato della polizia giudiziaria secondo il parametro della ragionevolezza e sulla base degli elementi conosciuti al momento, senza sostituirsi alle valutazioni riservate alle fasi successive. Per tali ragioni l'ordinanza del GIP è stata annullata senza rinvio perché l'arresto era stato legittimamente eseguito.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 624

    Articolo relativo al reato di furto; la fattispecie base richiamata come reato contestato.

  • Codice penale, art. 625 comma 1, nn. 2 e 7

    Aggravanti del furto (danneggiamento con violenza sulle cose e esposizione alla pubblica fede) che rendono il reato procedibile con le specifiche condizioni e influenzano la valutazione della gravità del fatto.

  • Codice di procedura penale, art. 380 comma 3

    Norma che elenca i reati per i quali è prevista la convalida dell'arresto in flagranza; la Corte ha interpretato che, ai fini della procedibilità, il verbale di ricezione di querela orale redatto dalla polizia giudiziaria e non smentito nel contenuto può essere considerato valido per configurare la querela e quindi la condizione di procedibilità.

  • Codice di procedura penale, art. 381 comma 4

    Norma che disciplina gli arresti facoltativi; la Corte ha richiamato che la valutazione circa l'ammissibilità dell'arresto deve avvenire ex ante e ragionevolmente sulla base degli elementi disponibili al momento, e che il GIP non doveva applicare l'attenuante della particolare tenuità senza adeguata valutazione ex ante.

  • Codice penale, art. 62 n. 4

    Circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto; la Corte ha sottolineato che la sua applicazione nella fase di convalida richiede attenzione alla prospettiva ex ante e non ad una rivalutazione della responsabilità o della gravità che è propria delle fasi successive.

  • Codice di procedura penale, artt. 386 comma 3 e 390 comma 1

    Termini e modalità procedurali connessi alla convalida dell'arresto; la Corte ha ricordato che il giudice della convalida deve verificare l'osservanza di tali termini e valutare l'operato della polizia giudiziaria secondo il parametro della ragionevolezza sulla base degli elementi conoscibili al momento.

Massime di principio

  • Il Procuratore della Repubblica ha sempre interesse ad impugnare il provvedimento di mancata convalida dell'arresto; può ottenere l'annullamento quando l'arresto sia stato eseguito legittimamente dalla polizia giudiziaria.
  • In sede di convalida dell'arresto il giudice deve valutare l'operato della polizia giudiziaria secondo il parametro della ragionevolezza e sulla base degli elementi conosciuti al momento (prospettiva ex ante), senza entrare nel merito della responsabilità penale o delle esigenze cautelari riservate alle fasi successive.
  • Un verbale redatto dalla polizia giudiziaria indicante la ricezione di una querela orale e non smentito nel contenuto è elemento adeguato per ritenere sussistente la querela ai fini della condizione di procedibilità, salvo che emergano elementi che ne contraddicano il contenuto essenziale.
  • La valutazione della particolare tenuità del fatto (circostanza attenuante art. 62 n.4 c.p.) non deve essere utilizzata in sede di convalida per sovvertire la legittimità dell'arresto senza una valutazione ex ante completa; l'accertamento sulla tenuità e sulle circostanze va compiuto con cautela e non può sostituirsi alle fasi successive del procedimento.
  • La polizia giudiziaria, quando redige atti di impulso (denuncia/querela), deve chiarire e documentare la volontà della persona offesa di procedere, perché tale qualificazione è rilevante ai fini della procedibilità e della legittimità dell'intervento precautelare.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.