Cassazione Civile, Ordinanza n. 17371/2025 del 27/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dall'Agenzia delle Entrate e, richiamando gli artt. 390 e 391 c.p.c., ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese, poiché la società intimata non ha svolto attività difensiva.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava un provvedimento della Direzione Regionale dell'Entrate dell'Emilia-Romagna che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di disapplicazione della disciplina antielusiva sulle società di comodo presentata da una società per l'anno 2011. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato il provvedimento, ritenendo impugnabile l'atto e infondata la pretesa amministrativa, perché la società aveva dimostrato l'impossibilità di conseguire ricavi nel periodo considerato. In appello, l'Agenzia delle Entrate sosteneva la non impugnabilità della risposta all'interpello e l'inammissibilità del ricorso originario per mancato rispetto del termine di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, assumendo inoltre che il procedimento non fosse applicabile per difetto del requisito del valore soglia di euro 20.000,00. La sentenza di secondo grado respingeva l'appello. In cassazione l'Agenzia proponeva un unico motivo, ma successivamente depositava atto di rinuncia al ricorso per sopravvenuto venir meno dell'interesse alla lite, alla luce di modifiche normative intervenute sulla questione dell'impugnabilità dell'interpello disapplicativo in materia di società di comodo.
Norme richiamate
Unitamente all'art. 391 c.p.c. è stato applicato per dichiarare l'estinzione del giudizio a seguito di rinuncia al ricorso.
È stato richiamato, in combinato disposto con l'art. 390 c.p.c., quale base normativa per l'estinzione del giudizio di legittimità in presenza di rinuncia.
La norma disciplinava la materia delle società di comodo e costituiva il presupposto dell'istanza di disapplicazione oggetto della lite.
art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992
La norma è stata invocata dall'Agenzia in appello per sostenere l'inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività.
Massime di principio
- Quando la parte ricorrente in cassazione rinuncia al ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, il giudizio di legittimità va dichiarato estinto ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.
- La rinuncia al ricorso assorbe ogni ulteriore esame dei motivi e delle questioni di merito o processuali prospettate nel ricorso.
- In assenza di attività difensiva della parte intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
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