Cassazione Penale, Sentenza n. 12009/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del GIP (Trani) poi parzialmente annullata dal Tribunale del riesame, contestando la sussistenza della gravità indiziaria rispetto ai reati di falso ideologico e peculato (capo J) e denunciando violazione di legge e carenza motivazionale. Si sosteneva che la determina dirigenziale n.1215/28/09/2022 (affidamento alla ditta Inside s.r.l. per una bonifica tecnico-informatica) non costituisce falso perché documentava una denuncia di intrusione del 12/08/2022 e mirava a tutelare dati sensibili; inoltre si negava che la bonifica fosse stata un uso in via esclusiva di fondi comunali per interesse privato (peculato), essendo l'intervento esteso anche ad altri uffici e potendo rientrare in una finalità pubblica. Venivano altresì contestate le affermazioni ritenute contraddittorie circa la consapevolezza, da parte della dirigente, di indagini a suo carico e dell'origine degli apparati captativi.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che l'obiettivo del gravame era già stato raggiunto: la misura cautelare era stata revocata il 28/10/2025 per sopravvenuta carenza di esigenze cautelari. La Corte ha richiamato l'art. 568, comma 4, c.p.p. e la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Marinaj) secondo la quale l'interesse deve sussistere sia al momento della proposizione del ricorso sia nella fase della decisione. Per la peculiare fattispecie di inammissibilità dovuta a perdita dell'interesse non imputabile al ricorrente, il Collegio ha escluso l'irrogazione sia della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende sia dell'addebito delle spese processuali alla ricorrente. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile e la ricorrente è sollevata da conseguenze sfavorevoli sul regolamento delle spese.
Norme richiamate
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Norma richiamata per il requisito dell'interesse ad impugnare; la Corte interpreta che l'interesse deve sussistere sia al momento della proposizione del ricorso sia nella fase della decisione e la sua sopravvenuta perdita determina l'inammissibilità del gravame
Articolo richiamato nel motivo di doglianza relativo al falso ideologico; dalla lettura emerge che la ricorrente contestava l'attribuzione di falso all'atto (la determina) in quanto il fatto storico (denuncia dell'intrusione) era vero e documentato; la Corte non entra nel merito sostanziale per sopraggiunta carenza d'interesse
Norma relativa al peculato (appropriazione o utilizzo di denaro pubblico per fine personale) invocata e discussa dalle parti: la ricorrente sosteneva che l'uso dei fondi aveva anche finalità pubbliche e non configurava appropriazione esclusiva, punto che la Corte non ha risolto per inammissibilità del ricorso
Richiamato arguendo che, se le somme avevano anche finalità pubbliche, si sarebbe potuta configurare una diversa fattispecie (art. 314-bis); la ricorrente ha invocato questa qualificazione alternativa ma la Corte non si è pronunciata nel merito
Massime di principio
- L'interesse ad impugnare in sede penale deve esistere non solo al momento del deposito del ricorso ma anche al momento della decisione: se la situazione di fatto o di diritto muta eliminando la lesione che si voleva rimuovere, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse
- La revoca della misura cautelare o la cessazione delle esigenze cautelari sopravvenute rendono spesso inutile il proseguimento del gravame; chi impugna deve valutare tempestivamente se mantenere l'azione ha ancora utilità
- Quando l'inammissibilità deriva da una sopravvenuta perdita di interesse non imputabile al ricorrente, secondo l'orientamento di legittimità prevalente la parte rinunciante o il ricorrente non è gravato dalle spese processuali né dalla sanzione a favore della Cassa delle ammende
- Nelle contestazioni su reati contro la pubblica amministrazione (falso ideologico, peculato) è cruciale dimostrare la gravità indiziaria e l'elemento soggettivo (consapevolezza, vantaggio personale). Documenti quali denunce o verbali di rinvenimento di apparecchi captativi possono incidere sulla valutazione della veridicità degli atti amministrativi e sulla ricostruzione della finalità della spesa
- In presenza di alternative qualificazioni del fatto (es. peculato vs. art. 314-bis), la distinzione rileva sulla base della prova della finalità pubblica o privata dell'utilizzo dei fondi: l'esistenza di una finalità pubblica riconosciuta esclude la configurabilità del peculato
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