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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47316/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Stefano Leo è stato ritenuto responsabile del reato di omicidio colposo (art. 589, commi 1, 2 e 4 c.p.) per avere, alla guida di un'autovettura Audi A4 sull'autostrada A1 in direzione Roma-Napoli, urtato una Ford Focus causando la morte di un passeggero. La Corte d'appello ha indicato come cause l'eccessiva velocità dell'Audi (stimata in 155 km/h rispetto al limite di 130 km/h) e una distrazione presumibilmente dovuta a colpo di sonno. In cassazione i difensori hanno proposto due motivi: (1) violazione degli artt. 495 e 603 c.p.p. e vizio di motivazione per il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria per escutere Palma Giovanni, che la difesa sostiene fosse il conducente dell'Audi; si sostiene che non esistano elementi oggettivi che colleghino Leo alla guida del veicolo; (2) violazione dell'art. 157 c.p.p. per intervenuta prescrizione del reato, avendo il fatto rilevo il 01/11/2009.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la censura generica e reiterativa: la decisione di merito aveva già rilevato che la difesa in primo grado aveva rinunciato ad escutere i propri testi (tra cui Palma Giovanni), che non era stata contestata la circostanza che Leo fosse il conducente durante le indagini e che l'imputato aveva sottoscritto il verbale di sequestro e poi ottenuto la restituzione del veicolo senza obiezioni. Quanto alla richiesta di rinnovazione istruttoria (art. 603 c.p.p.), la Corte ha ricordato che in appello essa è ammessa solo se il giudice ritiene il dibattimento incompleto; i giudici di merito hanno valutato che gli elementi erano sufficienti e quella valutazione è insindacabile in cassazione se motivata correttamente. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla prescrizione: tenuto conto dei periodi di sospensione (rinvii indicati nella sentenza di primo grado) e del raddoppio dei termini previsto per il reato di cui al comma 2 dell'art. 589, il termine prescrizionale non era maturato al momento della pronuncia d'appello. Conseguentemente la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 589 c.p.

    Il reato di omicidio colposo è stato applicato per la morte cagionata dalla condotta di guida imprudente e in violazione delle norme stradali; il comma 2, rilevante per il raddoppio dei termini prescrizionali, è stato considerato ai fini della determinazione del termine di prescrizione.

  • d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)

    artt. 140, 141, 142, 148 e 149

    Le violazioni delle norme del codice della strada (es. limiti di velocità, norme di comportamento) hanno costituito la condotta colposa e gli elementi di responsabilità materiale nella dinamica dell'incidente.

  • art. 495 c.p.p.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Rilevato nella censura sulla rinnovazione probatoria; richiamato in combinato con l'art. 603 per la disciplina delle prove richieste in sede di impugnazione.

  • art. 603 c.p.p.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La rinnovazione istruttoria in appello è subordinata alla verifica di incompletezza del dibattimento; è discrezionale del giudice di merito stabilire se gli atti siano sufficienti e tale apprezzamento è sindacabile in cassazione solo nei limiti ristretti previsti dalla legge.

  • art. 591 c.p.p.

    Richiamato come fondamento dell'inammissibilità per motivi che risultino generici o non specifici rispetto alle ragioni già valutate dal giudice di merito; la cassazione può respingere ricorsi che ignorano la motivazione impugnata.

  • art. 157 c.p.p.

    Norma usata per il calcolo della prescrizione: i termini di prescrizione si raddoppiano per i reati indicati (applicazione al caso dell'art. 589 comma 2); la Corte ha tenuto conto anche dei periodi di sospensione per rinvii e astensioni, concludendo che la prescrizione non era maturata.

Massime di principio

  • Una contestazione in cassazione che ripropone argomentazioni già valutate e rigettate in sede di merito, senza specificità e senza affrontare la motivazione del giudice impugnato, è normalmente dichiarata inammissibile per aspecificità.
  • La richiesta di rinnovazione istruttoria in appello (art. 603 c.p.p.) richiede che il giudice di merito accerti l'incompletezza del dibattimento; se il giudice ritiene che il materiale probatorio sia sufficiente la decisione non è facilmente sindacabile in Cassazione.
  • Per la valutazione della posizione di guida (identità del conducente) è fondamentale che la difesa abbia tempestivamente prodotto prove o chiesto l'escussione dei testimoni nel corso del processo; la rinuncia o l'omissione in primo grado può pregiudicare successivi rilievi in gravame.
  • La prescrizione va calcolata tenendo conto di tutti i periodi di sospensione e delle particolari disposizioni che raddoppiano i termini (per taluni reati); un'opposizione basata solo sulla data del fatto senza considerare sospensioni o raddoppi rischia di risultare infondata.
  • Le istanze di rinvio per legittimo impedimento devono essere adeguatamente documentate (certificato che attesti l'impossibilità di partecipare) e deve risultare che la comunicazione sia stata fatta al detenuto quando rilevante; la mancanza di prova della comunicazione può motivare il rigetto.

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