Cassazione Penale, Sentenza n. 30317/2022 del 01/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione aveva fissato un nuovo termine per l'adempimento dell'obbligo di demolizione delle opere abusive, misura cui era subordinata la sospensione condizionale della pena. I motivi: 1) nullità della decisione per mancata instaurazione del contraddittorio in violazione delle garanzie procedurali; 2) omissione della dichiarazione di estinzione della pena ai sensi dell'art. 173 cod. pen.; 3) violazione del giudicato esecutivo in relazione a una precedente decisione del 4 aprile 2014.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che, ai sensi dell'art. 665 cod. proc. pen. (comma 3), nelle materie dell'esecuzione deve essere fissata udienza in camera di consiglio con preventivo avviso alle parti e con la partecipazione del difensore e del pubblico ministero, salvo le deroghe espressamente previste (es. art. 676 e altre disposizioni). Il giudice dell'esecuzione si era invece pronunciato senza le formalità richieste in una materia (la sospensione condizionale) per la quale non è prevista la deroga; tale omissione comporta la nullità assoluta della decisione. Perciò l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Ragusa per nuovo giudizio. Gli altri motivi non sono stati necessari per la decisione, essendo il primo assorbente.
Norme richiamate
Stabilisce la regola dell'udienza in camera di consiglio con avviso alle parti e la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero nel procedimento di esecuzione; la sua violazione determina nullità assoluta quando non ricorra una deroga
Indica talune deroghe alla regola del contraddittorio e delle formalità nell'esecuzione; tali deroghe sono di stretta interpretazione e non ricomprendono la materia della sospensione condizionale nella fattispecie
Regola la dichiarazione di estinzione della pena; i ricorrenti lamentavano l'omissione di tale dichiarazione, ma la Corte ha deciso per nullità procedurale prima di entrare nel merito di questa questione
Giurisprudenza citata
Sez. 1, n. 22282 del 23/6/2020, Rv. 279452
Conferma il principio che la mancanza di contraddittorio, fuori dai casi di deroga, determina nullità assoluta rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento
Massime di principio
- Nelle procedure di esecuzione il giudice deve sempre rispettare la regola del contraddittorio prevista dall'art. 665 c.p.p., salvo che la legge disponga espressamente una deroga; la violazione comporta nullità assoluta della decisione
- Le deroghe procedurali (es. art. 676 c.p.p.) sono di stretta interpretazione: non possono essere estese per includere materie non previste, come la sospensione condizionale se non espressamente richiamata
- La nullità per mancata instaurazione del contraddittorio è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado e può condurre all'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato
- Questioni sostanziali (es. omissione della dichiarazione di estinzione della pena ai sensi dell'art. 173 c.p.) possono essere oggetto di giudizio solo dopo che siano state rispettate le garanzie procedurali; la Corte può decidere sul vizio procedurale senza entrare nel merito di altri motivi
- In presenza di un precedente provvedimento definitivo sul medesimo oggetto (giudicato), il rimedio corretto è far valere il giudicato nel nuovo giudizio; tuttavia, se il provvedimento impugnato è annullato per nullità procedurale, il tema del giudicato va valutato nuovamente nel contraddittorio
- Per la difesa: in situazioni analoghe è essenziale richiedere formalmente l'instaurazione del contraddittorio e la partecipazione alle udienze di esecuzione; in mancanza, va prospettata tempestivamente la nullità assoluta ai fini dell'annullamento e del rinvio
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