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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09990/2026 del 16/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 29/10/2025 che aveva rigettato l'istanza di riconoscimento della continuazione ex art. 81, secondo comma, cod. pen., e art. 671 cod. proc. pen., tra i reati valutati in quattro sentenze irrevocabili. Il ricorrente deduceva che i reati (principalmente condotte usurarie e reati strumentali ad esse collegati) erano omogenei, contigui per luogo e tempo e frutto di un disegno criminoso preordinato, e che il GIP aveva rigettato la richiesta senza esaminare adeguatamente tali elementi.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato; ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino per un nuovo giudizio. La Corte ha censurato il provvedimento impugnato per motivazione insufficiente e per essersi limitato ad affermazioni assertive, senza una verifica approfondita delle emergenze processuali e dei criteri ermeneutici consolidati per accertare la continuazione. Ha richiamato i parametri da considerare (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causalità, modalità della condotta, sistematicità/abitudini di vita e la programmata esistenza dei reati successivi al momento del primo).

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen. (secondo comma)

    art. 81, secondo comma, cod. pen.

    La continuazione richiede l'esistenza di un unico programma criminoso originariamente progettato nelle sue linee essenziali; non è sovrapponibile a concetti quali recidiva o abitualità. Va verificata la preordinazione con elementi concreti, non con semplici indici meramente presuntivi.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Regola la disciplina dell'esecuzione quando sono rilevabili più condanne: anche in sede esecutiva la continuazione può essere riconosciuta solo previa approfondita verifica della sussistenza di indicatori concreti dell'unicità del disegno criminoso.

  • Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo

    Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01

    Fornisce i parametri ermeneutici consolidati per il riconoscimento della continuazione: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, singole causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate di vita, e la programmata esistenza dei reati successivi al primo.

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata (es. Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012 Daniele; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008 Lombardo; Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012 Abbassi)

    Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008; Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012; Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009

    Richiamano il principio che la continuazione comporta un progetto criminoso unitario e non può essere fondata su mera reiterazione o su indici meramente presuntivi; indicano la necessità di prova delle linee essenziali del programma criminoso.

Massime di principio

  • La continuazione richiede la dimostrazione di un progetto criminoso unitario, concepito almeno nelle sue linee essenziali al momento del primo reato; la mera ripetizione di reati simili non è sufficiente.
  • In sede di esecuzione (art. 671 c.p.p.) il giudice deve effettuare una ricognizione approfondita delle emergenze processuali delle condanne richiamate: confrontare fatti, modalità, contesto territoriale e temporale, finalità e modalità operative.
  • Gli indicatori utili a valutare la continuazione sono, fra gli altri: omogeneità delle violazioni e del bene giuridico protetto, contiguità spazio-temporale, nesso causale, modalità della condotta, sistematicità, abitudini di vita programmate e la prova che i reati successivi fossero programmati al momento del primo.
  • Non è ammessa la decisione basata su affermazioni assertive o su mera estrapolazione di similitudo: occorre motivazione specifica e confronto documentale con le sentenze e le risultanze processuali.
  • Se il giudice dell'esecuzione omette la verifica puntuale degli elementi richiesti, la Cassazione può annullare e rinviare per nuovo esame conforme ai criteri consolidati.
  • Nel caso di reati connessi a una attività continuativa (es. usura), pur riconoscendo la possibile serialità, il collegamento alla continuazione dipende dalla prova di una precedente progettazione e non dalla sola abitualità dell'attività criminosa.

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