Cassazione Penale, Sentenza n. 09990/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 29/10/2025 che aveva rigettato l'istanza di riconoscimento della continuazione ex art. 81, secondo comma, cod. pen., e art. 671 cod. proc. pen., tra i reati valutati in quattro sentenze irrevocabili. Il ricorrente deduceva che i reati (principalmente condotte usurarie e reati strumentali ad esse collegati) erano omogenei, contigui per luogo e tempo e frutto di un disegno criminoso preordinato, e che il GIP aveva rigettato la richiesta senza esaminare adeguatamente tali elementi.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato; ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino per un nuovo giudizio. La Corte ha censurato il provvedimento impugnato per motivazione insufficiente e per essersi limitato ad affermazioni assertive, senza una verifica approfondita delle emergenze processuali e dei criteri ermeneutici consolidati per accertare la continuazione. Ha richiamato i parametri da considerare (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causalità, modalità della condotta, sistematicità/abitudini di vita e la programmata esistenza dei reati successivi al momento del primo).
Norme richiamate
art. 81 cod. pen. (secondo comma)
art. 81, secondo comma, cod. pen.
La continuazione richiede l'esistenza di un unico programma criminoso originariamente progettato nelle sue linee essenziali; non è sovrapponibile a concetti quali recidiva o abitualità. Va verificata la preordinazione con elementi concreti, non con semplici indici meramente presuntivi.
Regola la disciplina dell'esecuzione quando sono rilevabili più condanne: anche in sede esecutiva la continuazione può essere riconosciuta solo previa approfondita verifica della sussistenza di indicatori concreti dell'unicità del disegno criminoso.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01
Fornisce i parametri ermeneutici consolidati per il riconoscimento della continuazione: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, singole causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate di vita, e la programmata esistenza dei reati successivi al primo.
Giurisprudenza di legittimità richiamata (es. Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012 Daniele; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008 Lombardo; Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012 Abbassi)
Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008; Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012; Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009
Richiamano il principio che la continuazione comporta un progetto criminoso unitario e non può essere fondata su mera reiterazione o su indici meramente presuntivi; indicano la necessità di prova delle linee essenziali del programma criminoso.
Massime di principio
- La continuazione richiede la dimostrazione di un progetto criminoso unitario, concepito almeno nelle sue linee essenziali al momento del primo reato; la mera ripetizione di reati simili non è sufficiente.
- In sede di esecuzione (art. 671 c.p.p.) il giudice deve effettuare una ricognizione approfondita delle emergenze processuali delle condanne richiamate: confrontare fatti, modalità, contesto territoriale e temporale, finalità e modalità operative.
- Gli indicatori utili a valutare la continuazione sono, fra gli altri: omogeneità delle violazioni e del bene giuridico protetto, contiguità spazio-temporale, nesso causale, modalità della condotta, sistematicità, abitudini di vita programmate e la prova che i reati successivi fossero programmati al momento del primo.
- Non è ammessa la decisione basata su affermazioni assertive o su mera estrapolazione di similitudo: occorre motivazione specifica e confronto documentale con le sentenze e le risultanze processuali.
- Se il giudice dell'esecuzione omette la verifica puntuale degli elementi richiesti, la Cassazione può annullare e rinviare per nuovo esame conforme ai criteri consolidati.
- Nel caso di reati connessi a una attività continuativa (es. usura), pur riconoscendo la possibile serialità, il collegamento alla continuazione dipende dalla prova di una precedente progettazione e non dalla sola abitualità dell'attività criminosa.
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