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Sentenza

Sentenza del 03/12/2020 n. 27650 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento notificata il 9 agosto 2013 contestando in particolare l'applicazione dell'aggio esattoriale. La ricorrente sosteneva che l'aggio non poteva essere dovuto quando l'Agente della Riscossione si era limitato alla mera notifica della cartella e che la misura percentuale prevista (4,65% entro 60 giorni o 8% per pagamento successivo) fosse irragionevole; in subordine ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.17 D.Lgs. n.112/1999 per violazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost. Ha inoltre censurato l'applicabilità della versione normativa corretta ratione temporis.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'aggio esattoriale abbia natura retributiva (non tributaria) e che la disciplina di cui all'art.17 D.Lgs. n.112/1999, nella versione risultante dalle modifiche del 2006 e 2008 (applicabile alla cartella del 2013), sia conforme ai parametri costituzionali. La Corte ha affermato che la legge fissa un meccanismo percentuale e criteri per la quantificazione (decreto ministeriale basato su costo normalizzato, situazione socio-economica, tempo trascorso ecc.) e che tale sistema non si presta a un'interpretazione per cui l'aggio debba essere automaticamente modulato in relazione all'attività concreta svolta in ciascun caso (p. es. mera notifica). Le questioni di incostituzionalità sono state dichiarate infondate o inammissibili. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di cassazione (Euro 10.200,00 oltre spese prenotate a debito) e ad eventuale contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'aggio esattoriale ha natura retributiva e non tributaria: si configura come corrispettivo per il servizio di riscossione e non come imposta o sanzione.
  • La misura percentuale dell'aggio fissata dalla normativa e dai decreti correttamente interpretati non è automaticamente un 'limite massimo modulabile' in base alla singola attività svolta dall'agente della riscossione; la legge stabilisce un sistema di quantificazione generale, demandando poi al decreto ministeriale i criteri e le percentuali.
  • In casi analoghi la questione sull'irragionevolezza dell'aggio per mera notifica è di regola destinata a fallire: la giurisprudenza ammette che l'aggio copra costi complessivi del servizio e il rischio gestionale, non il singolo atto isolato.
  • Le questioni di legittimità costituzionale relative all'art.17 D.Lgs.112/1999 sono spesso dichiarate inammissibili o infondate dalla giurisprudenza; pertanto, è difficoltoso ottenere l'annullamento dell'aggio con argomenti costituzionali generici.
  • Occorre verificare la versione normativa applicabile alla data di notifica della cartella: il testo rilevante è quello vigente ratione temporis, incluse le modifiche legislative intervenute prima della notifica.
  • Contro l'aggio è più efficace un sindacato mirato alla verifica della corretta applicazione formale e aritmetica delle percentuali e del rispetto dei criteri previsti (es. calcolo sulle somme iscritte a ruolo, eventuali riduzioni/crediti), anziché un attacco generico sulla sua natura o ragionevolezza.
  • Per la difesa pratica: documentare i pagamenti effettuati, contestare l'esattezza del calcolo degli aggi, chiedere chiarimenti sul decreto ministeriale di quantificazione applicato e verificare eventuali riduzioni già operate dall'agente della riscossione.

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