Sentenza del 03/12/2020 n. 812 - Comm. Trib. Prov. Avellino
Massima n. 225/2020 CONTENZIOSO CATASTALE - Efficacia retroattiva delle rettifiche della rendita catastale. Presupposti - Individuazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di un avviso di intimazione di pagamento (due cartelle esattoriali per complessivi €28.951,03) relative a IRPEF 2006 e diritto annuale Camera di Commercio 2014. Il ricorrente deduceva: 1) prescrizione del credito IRPEF e decadenza dal diritto di iscrivere a ruolo; 2) incompetenza dell'Agenzia delle Entrate di Avellino ad effettuare l'iscrizione a ruolo; 3) nullità della cartella per mancata comunicazione circa la possibilità di avvalersi della cosiddetta 'rottamazione'.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto che: la prescrizione e la decadenza fossero sospese a seguito del precedente contenzioso tributario instaurato davanti alla CTP di Avellino e poi deciso con sentenza della CTR di Napoli - Sez. Distaccata di Salerno (depositata 24.10.2014) passata in giudicato; pertanto non era decorso il termine decennale di prescrizione. L'Agenzia di Avellino è risultata competente ai sensi dell'art. 31 del DPR 600/1973 in relazione al domicilio fiscale del contribuente nella data in cui la dichiarazione doveva essere presentata. Non esiste, secondo la Corte, un obbligo normativo che renda nulla la cartella per mancata comunicazione della facoltà di avvalersi della 'rottamazione'. Le spese di lite sono compensate.
Norme richiamate
Art. 2953 c.c. (richiamato)
menzionato nel testo come base del termine decennale di prescrizione
Il termine decennale di prescrizione è applicabile al credito, ma la sua decorrenza può essere sospesa dall'instaurazione del processo tributario fino al passaggio in giudicato della sentenza.
Art. 31 DPR 600/1973
Attribuisce la competenza per l'iscrizione a ruolo all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione risiedeva il domicilio fiscale del contribuente alla data in cui la dichiarazione doveva essere presentata; applicato per confermare la competenza dell'Agenzia di Avellino.
Sentenza CTR Napoli - Sez. Distaccata di Salerno n. 9122/12/14
depositata il 24.10.2014, passata in giudicato
La sentenza di rigetto del ricorso del contribuente, una volta passata in giudicato, ha determinato la sospensione dei termini di prescrizione/decadenza relativi al credito impugnato.
Giurisprudenza della Cassazione
Cass. 2017/28315; Cass. 2014/15765
Consolidato orientamento secondo cui l'instaurazione del giudizio tributario sospende il termine di prescrizione del credito fino al passaggio in giudicato della decisione.
Massima 225/2020 (principio sul contenzioso catastale)
Principio richiamato nella massima: le rettifiche della rendita catastale hanno efficacia retroattiva solo se mirano a eliminare incongruenze dovute a errori di inserimento o ad errate applicazioni dei principi estimativi; se la rettifica si basa su nuovi elementi non valutabili al tempo del classamento originario, il nuovo classamento non può essere retroattivo.
Massime di principio
- La prescrizione e la decadenza relative a tributi possono essere sospese dall'instaurazione di un contenzioso tributario: prima di invocare prescrizione controllare eventuali procedimenti pregressi e le date di passaggio in giudicato.
- La competenza per l'iscrizione a ruolo si determina in base al domicilio fiscale del contribuente alla data in cui la dichiarazione doveva essere presentata (art.31 DPR 600/73): verificare la residenza/domicilio storico del contribuente per contestare la competenza.
- L'assenza di specifiche comunicazioni o offerte di 'rottamazione' non costituisce automaticamente motivo di nullità della cartella esattoriale, salvo che una norma speciale preveda l'obbligo di comunicazione.
- In materia catastale, le rettifiche della rendita possono avere efficacia retroattiva solo se riguardano correzioni di errori o erronee applicazioni dei criteri estimativi; quando si basano su nuovi elementi emersi dopo il classamento originario, la rettifica non retroagisce.
- Nelle difese contro cartelle esattoriali è cruciale ricostruire la tempistica: notifiche, inizio del contenzioso, deposito e passaggio in giudicato di sentenze precedenti influenzano sospensione dei termini e validità degli atti.
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