Sentenza del 03/12/2020 n. 810 - Comm. Trib. Prov. Avellino
Massima n. 239/2020 RISCOSSIONE - Termine di prescrizione - A seguito di giudicato tributario -Individuazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha affermato che il termine di prescrizione dei tributi recuperati a tassazione a seguito del passaggio in giudicato di una sentenza tributaria è decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c., per effetto dell'actio iudicati; in sostanza la sentenza passata in giudicato produce un titolo la cui azione ha prescrizione decennale.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Determinare quale sia il termine di prescrizione applicabile ai tributi che vengono recuperati a seguito del passaggio in giudicato di una sentenza tributaria; la questione è se operi il termine decennale ex art. 2953 c.c. per effetto dell'actio iudicati.
Norme richiamate
art. 2953 c.c.
La norma sul termine decennale di prescrizione è applicata alle azioni derivanti da sentenze (actio iudicati), perciò l'azione di recupero tributario conseguente al giudicato è soggetta al termine decennale.
principio: actio iudicati
Il giudicato produce titolo per l'azione di recupero; la prescrizione di tale azione segue il regime previsto per le azioni giudiziarie, ossia il termine decennale.
Massime di principio
- Il recupero dei tributi derivante da sentenza passata in giudicato si prescrive in 10 anni salvo diversa disposizione di legge specifica.
- Il termine decennale va calcolato in relazione al momento in cui la sentenza diventa definitiva (passaggio in giudicato) o in cui il titolo esecutivo diventa efficace; è fondamentale individuare la data di decorrenza per il calcolo.
- Atti di esecuzione o atti che interrompono la prescrizione (es. notifiche esecutive, atti formali dell'ente) interrompono il termine decennale secondo le regole generali sulla prescrizione.
- Prima di eccepire la prescrizione, verificare l'eventuale esistenza di termini speciali o disposizioni fiscali che disciplinano prescrizione e decadenza in materia di accertamento e riscossione, poiché tali norme possono derogare al regime generale.
- Il contribuente può e deve sollevare l'eccezione di prescrizione in sede di opposizione o esecuzione; l'onere probatorio riguarda in genere chi deduce l'interruzione o la decorrenza diversa.
- In caso di situazioni analoghe, valutare attentamente la natura del titolo (sentenza vs. atto amministrativo) perché la qualificazione incide sul termine applicabile e sulle modalità di interruzione.
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