Sentenza del 03/12/2020 n. 415 - Comm. Trib. Prov. Modena
Ritenute - Sostituzione tributaria - Solidarietà passiva tra sostituto e sostituito - Rivalsa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
disputa sulla responsabilità per il versamento delle ritenute: l'Amministrazione aveva contestato il mancato versamento delle ritenute e perseguito in via solidale sia il sostituto sia il sostituito; il ricorrente ha sostenuto che, se le ritenute sono state effettivamente operate, la responsabilità del versamento è esclusiva del sostituto e non può essere chiesto il pagamento solidale al sostituito
La decisione
il giudice ha precisato il criterio di riparto di responsabilità: quando il sostituto non abbia operato le ritenute si configura solidarietà passiva tra sostituto e sostituito e l'Amministrazione può agire nei confronti di entrambi; viceversa, quando le ritenute sono state operate (ossia trattenute al sostituito) ma non versate all'Erario, la responsabilità per il versamento ricade in via esclusiva sul sostituto. Nel caso concreto il giudice ha accertato che le ritenute erano state operate e quindi ha escluso la solidarietà passiva nei confronti del sostituito, riconoscendo l'esclusiva responsabilità del sostituto
Norme richiamate
Normativa sulle ritenute alla fonte (disciplina generale)
la normativa sulle ritenute è interpretata nel senso che la solidarietà sussiste se il sostituto non ha operato la ritenuta; se la ritenuta è stata operata ma non versata, il rischio del mancato versamento resta in capo al sostituto
Massime di principio
- Verificare sempre documentalmente se le ritenute sono state effettivamente operate (cedolini, registrazioni paghe, quietanze) prima di accettare atti di recupero diretti al sostituito
- Se le ritenute non sono state operate, l'Amministrazione può agire solidalmente contro sostituto e sostituito: entrambi possono essere chiamati a rispondere
- Se le ritenute sono state operate ma non versate, la responsabilità per il versamento è esclusiva del sostituto: il sostituito non è chiamabile in via diretta dall'Amministrazione per quell'importo
- Il sostituto che abbia effettivamente operato le ritenute resta titolare dell'onere di versamento e può poi valutare azioni di regresso/ricorso contro il sostituito solo nei casi e nei limiti previsti dalla legge o dal rapporto contrattuale
- In sede di contenzioso è determinante la prova documentale del momento in cui la ritenuta è stata operata e della data di versamento; la mancanza di evidenza favorisce la posizione dell'Amministrazione
- In presenza di dubbi operativi è opportuno proporre tempestivamente ricorso amministrativo/giudiziale e, se possibile, produrre la documentazione che provi l'operazione di trattenuta e/o il relativo versamento
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