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Sentenza

Sentenza del 03/12/2020 n. 807 - Comm. Trib. Prov. Avellino

Massima n. 219/2020 Riscossione - Intimazione di pagamento - Preceduta da cartella di pagamento - Impugnabilità della cartella - Inammissibilità - Ragioni In tema di impugnazione, l'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, espressamente prevede che ogni atto può essere impugnato solo per vizi propri.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 19 D.lgs. 546/1992 perché le censure svolte riguardavano vizi della cartella di pagamento, atto precedente divenuto definitivo per mancata impugnazione. Pertanto il ricorso è stato rigettato; le questioni sulla legittimazione passiva non sono state esaminate in quanto assorbite dall'inammissibilità. Le spese di lite sono compensate.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di intimazione di pagamento notificato il 24.01.2020, emesso in forza di una cartella di pagamento per IRES 2012 notificata il 20.03.2019. Il ricorrente eccepiva la nullità dell'intimazione ritenendo decaduta la facoltà di iscrizione a ruolo (richiamando art. 25 DPR 602/73). Le amministrazioni resistenti hanno contestato l'inammissibilità del ricorso e la carenza di legittimazione passiva di Agenzia delle Entrate Riscossione.

Norme richiamate

  • D.lgs. 546/1992, art. 19

    Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri

    L'art. 19 vincola il ricorso all'impugnazione dei vizi specifici dell'atto cui si riferisce: non è possibile impugnare un atto successivo (intimazione) per vizi relativi a un atto precedente (cartella) che è divenuto definitivo.

  • DPR 602/1973, art. 25

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla presunta decadenza dell'iscrizione a ruolo; tuttavia la valutazione di tale vizio doveva essere svolta nell'ambito dell'impugnazione della cartella e non dell'intimazione.

Massime di principio

  • Se una cartella di pagamento è stata regolarmente notificata e non è stata impugnata nei termini, essa diventa definitiva: eventuali censure relative a quella cartella non possono essere sollevate successivamente impugnando l'intimazione di pagamento.
  • L'art. 19 D.lgs. 546/1992 richiede che ogni atto autonomamente impugnabile sia contestato solo per i propri vizi: quando si impugna un atto successivo occorre limitare le censure ai vizi propri di quell'atto.
  • Prima di proporre ricorso contro un avviso di intimazione, verificare documentalmente la notifica e la tempestività dell'eventuale impugnazione della cartella; se la cartella è stata notificata e non impugnata, le contestazioni sostanziali devono essere rivolte alla cartella entro i termini previsti.
  • Le contestazioni da proporre contro l'intimazione sono ammissibili se attengono a vizi propri dell'intimazione (es. difetti formali dell'intimazione stessa, mancanza di autorizzazione all'esecuzione), ma non per vizi inerenti l'originaria cartella ormai divenuta definitiva.
  • In presenza di dubbi sulla validità della notifica della cartella (ad esempio mancanza di prova di notifica), è fondamentale raccogliere e produrre la documentazione: se la notifica della cartella non è provata, l'intimazione può essere effettivamente impugnata per quel motivo.

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