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Sentenza

Sentenza del 03/12/2020 n. 1397 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Imposta di successione - imposte ipocatastali - conferimento di beni in Trust liquidatorio - applicazione in misura proporzionale - consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

conflitto sulla soggettività a imposta di successione e sulle imposte ipocatastali del conferimento di beni immobili in un trust definito "liquidatorio"; il ricorrente sosteneva che l'intestazione degli immobili al trust fosse mero atto formale e non comportasse trasferimento della proprietà, mentre l'Amministrazione finanziaria contestava che il conferimento costituisce trasferimento a titolo gratuito e quindi è soggetto a tassazione ai sensi dell'art. 2 co. 47 d.l. 262/06

La decisione

il giudice ha dato ragione all'Amministrazione finanziaria: il conferimento di beni nel trust liquidatorio è considerato trasferimento a titolo gratuito e soggetto all'imposta di successione applicata in misura proporzionale e alle imposte ipocatastali; è stata respinta l'eccezione che l'intestazione al trust fosse solo formale, rilevandosi che l'effetto traslativo si è effettivamente verificato e che l'ordinamento italiano non riconosce una distinzione rilevante tra mera titolarità formale e proprietà sostanziale nel contesto valutato dalla norma tributaria

Norme richiamate

  • art. 2 co. 47 d.l. 262/2006

    la norma è interpretata come comprensiva dei trasferimenti di beni operati mediante conferimento in trust a titolo gratuito: tale trasferimento rientra nel perimetro dei fatti imponibili ai fini dell'imposta di successione e delle imposte ipocatastali

Massime di principio

  • Il conferimento di beni a un trust liquidatorio può costituire un trasferimento a titolo gratuito rilevante ai fini dell'imposta di successione e delle imposte ipocatastali: la sola qualifica formale dell'atto come "trust" non esclude la tassazione se il disponente si spoglia della proprietà.
  • In sede di qualificazione fiscale prevale l'effetto reale dell'operazione rispetto alla denominazione formale: se l'atto realizza uno spossessamento patrimoniale del disponente finalizzato al raggiungimento di scopi attribuiti al trustee, si configura il presupposto impositivo.
  • La giurisprudenza può ritenere priva di rilevanza la distinzione tra titolarità formale e proprietà sostanziale quando dall'atto risulti un trasferimento effettivo di beni e l'ordinamento tributario lo considera imponibile.
  • Nei casi similari è opportuno documentare claramente le finalità economiche e giuridiche dell'operazione e verificare preventivamente le conseguenze fiscali: strutturazioni che mantengono diritti sostanziali per il disponente potrebbero però essere valutate in termini di continuità patrimoniale e di potenziale elusione.
  • Per valutare la rilevanza fiscale di un conferimento in trust è essenziale l'analisi concreta degli effetti patrimoniali e personali (poteri del settlor, poteri e obblighi del trustee, destinazione dei beni), nonché la normativa specifica richiamata dall'Amministrazione finanziaria.

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