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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33507/2026 del 14/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che ne aveva confermato la responsabilità per il delitto di estorsione. I motivi deducevano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, al mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto e alla determinazione della pena. In particolare, la difesa contestava l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e sosteneva che da esse non emergesse la condotta estorsiva; inoltre, affermava la sussistenza dei presupposti per l'attenuante della lieve entità e lamentava la sproporzione della pena. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi aspecifici, poiché privi dell'indicazione delle concrete ragioni di diritto e dei dati di fatto posti a fondamento delle censure e non idonei a confutare l'argomentazione della sentenza impugnata, che aveva analizzato la narrazione della persona offesa sotto i profili della precisione e coerenza, evidenziando anche gli elementi di riscontro.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che le censure sulla responsabilità si limitavano a negare genericamente l'attendibilità della persona offesa senza confrontarsi con la motivazione della Corte d'appello, mentre le doglianze sull'attenuante della lieve entità e sulla pena si esaurivano in mere affermazioni circa la sussistenza dei presupposti e la sproporzione della sanzione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma indicata nel provvedimento, il cui importo non è integralmente determinabile dal testo disponibile.

Norme richiamate

  • art. 629 c.p.

    La responsabilità per il delitto di estorsione costituiva l'oggetto del giudizio di responsabilità richiamato dalla sentenza.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso prospettava violazione di legge e vizio di motivazione, ma le relative censure sono state ritenute aspecifiche.

Massime di principio

  • È inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione che si limiti ad affermare l'erroneità del giudizio di attendibilità della persona offesa senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata, che abbia valutato precisione, coerenza e riscontri del narrato.
  • La censura relativa alla responsabilità non è specifica quando non indica quali passaggi argomentativi della decisione siano erronei né quali concreti elementi di fatto o ragioni di diritto ne dimostrino l'inadeguatezza.
  • La richiesta di riconoscimento di un'attenuante è inammissibile se si limita ad affermare genericamente la sussistenza dei relativi presupposti senza indicare gli elementi concreti trascurati dal giudice di merito.
  • La doglianza sulla dosimetria della pena è aspecifica quando si risolve nella mera affermazione della sproporzione della sanzione, senza confrontarsi con la motivazione della decisione e con i criteri concretamente utilizzati dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieEstorsioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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