Sentenza del 22/02/2017 n. 4573 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2002, con cui l’Agenzia contestava alla società di aver dichiarato operazioni imponibili per un importo inferiore a quello effettivamente realizzato. La Commissione tributaria regionale, riformando la decisione della Commissione provinciale, aveva annullato l’avviso rilevando che la divergenza riscontrata si rifletteva anche sull’IVA a credito e non aveva quindi alterato l’imposta dovuta. L’Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha sostenuto che non fosse stata provata l’inerenza all’attività d’impresa degli acquisti per i quali era stata riconosciuta la detrazione IVA; con il secondo ha lamentato la decadenza dal diritto di detrazione per mancato esercizio entro il termine di legge e, al contempo, un vizio di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi e, quindi, il ricorso. Il primo è infondato perché la questione dell’inerenza era nuova: davanti al giudice di merito l’Ufficio aveva eccepito soltanto la decadenza ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972. Anche il secondo è infondato: la CTR aveva esposto le ragioni per ammettere la detrazione, ma l’Agenzia non aveva censurato tale statuizione con un motivo di violazione di legge. La censura non poteva essere riqualificata dal giudice di legittimità, poiché violazione di legge e vizio di motivazione sono mezzi eterogenei e incompatibili da cumulare in un unico motivo. L’avviso resta pertanto annullato. L’Agenzia è stata condannata a pagare alla società le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 2.500 euro per compensi, oltre spese forfettarie del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19
L'inerenza non è mai presunta, tuttavia il rilievo è nuovo, perchè nel giudizio l'ufficio aveva eccepito solo la decadenza del contribuente del D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 19.
La questione dell’inerenza degli acquisti, pur non essendo presunta, non può essere introdotta per la prima volta in cassazione se l’Ufficio aveva contestato nel giudizio di merito soltanto la decadenza dal diritto alla detrazione.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La Commissione tributaria regionale ha chiarito le ragioni che l'avevano indotta a ad ammettere nella specie la detrazione, per cui la sentenza andava denunciata su questo punto per violazione di legge, mentre ciò non è avvenuto.
Se si intende contestare in cassazione l’interpretazione o l’applicazione della legge da parte del giudice di merito, la censura deve essere formulata come violazione di legge; non basta richiamare genericamente tale vizio all’interno di un motivo sviluppato come vizio motivazionale.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Non è superfluo ricordare che i due mezzi di impugnazione (violazione di legge e vizio di motivazione) sono fra loro eterogenei e incompatibili e, come tale, non proponibili in unico motivo.
Il vizio di motivazione e la violazione di legge sono censure distinte e non possono essere confuse o cumulate in modo incompatibile nello stesso motivo; spetta alla parte scegliere e formulare correttamente il mezzo di impugnazione.
Massime di principio
- In cassazione non si possono introdurre questioni nuove che non siano state sottoposte al giudice di merito; occorre verificare quali contestazioni siano state effettivamente sollevate nei precedenti gradi.
- Le contestazioni sulla detraibilità dell’IVA, come quella relativa all’inerenza degli acquisti, devono essere formulate tempestivamente nel giudizio di merito e adeguatamente provate.
- I motivi di ricorso per cassazione devono individuare con precisione il vizio denunciato: la violazione o falsa applicazione di legge va distinta dal vizio di motivazione e non è il giudice di cassazione a poter scegliere quale censura la parte intendesse proporre.
- Se la sentenza di merito espone le ragioni della decisione, una parte che intenda contestarne la correttezza giuridica deve formulare una specifica censura di violazione di legge, anziché limitarsi a lamentare un difetto di motivazione.
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