Cassazione Civile, Ordinanza n. 00060/2026 del 01/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un'intimazione di pagamento relativa a IRPEF 2004, deducendo l'omessa notifica della cartella presupposta e, in subordine, la prescrizione del credito. Il primo giudice aveva accolto il ricorso per mancata prova della notifica della cartella, compensando però le spese. In appello il contribuente aveva contestato solo la compensazione delle spese, sostenendo che non ricorressero i presupposti dell'art. 92 c.p.c. La Corte tributaria regionale aveva accolto l'appello e liquidato le spese del primo grado in misura ridotta rispetto a quelle richieste, applicando i parametri del D.M. 55/2014 e motivando il dimezzamento con il basso valore della lite e la semplicità delle questioni, ma non aveva liquidato le spese del secondo grado perché l'Ufficio non si era costituito. In cassazione il contribuente ha denunciato, ex art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 91 c.p.c., del D.M. 55/2014 e dell'art. 15, comma 2-septies, d.lgs. 546/1992, lamentando sia la riduzione delle spese del primo grado sia l'omessa liquidazione delle spese del secondo grado; nelle memorie ha inoltre precisato che le note spese contenevano un errore materiale per l'omessa indicazione della fase di trattazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso solo parzialmente fondato. Ha dichiarato inammissibile la doglianza sulla liquidazione delle spese del primo grado nella parte in cui mirava a una rivalutazione di merito della quantificazione e della motivazione del dimezzamento operato dal giudice d'appello, escludendo una violazione di legge o un vizio motivazionale rilevante. Ha invece ritenuto fondate le censure nella parte in cui la CTR non aveva considerato l'applicabilità dell'art. 15, comma 2-septies, d.lgs. 546/1992, e soprattutto nella parte in cui aveva omesso di provvedere sulle spese del secondo grado solo perché la controparte non si era costituita: secondo la Corte, il criterio della soccombenza impone che la parte vittoriosa non possa essere gravata delle spese e la contumacia dell'intimato non esclude la regolazione delle spese. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione è stato proposto per violazione di legge rispetto alla regolazione delle spese processuali.
Richiama il principio di soccombenza: la parte che ha dato causa al processo deve sopportarne le spese; la contumacia della controparte non esclude la condanna alle spese.
È evocato dal ricorrente per contestare la compensazione delle spese disposta in primo grado.
La CTR lo ha applicato per ridurre del 50% i compensi, valorizzando valore della lite e semplicità delle questioni; la Corte di cassazione ha ritenuto non censurabile in sede di legittimità la mera quantificazione discrezionale se motivata.
d.lgs. 546/1992, art. 15, comma 2-septies
La Corte rileva che, in presenza di ricorso contenente anche reclamo con proposta di mediazione ex art. 17-bis, la CTR avrebbe dovuto valutare l'applicabilità della maggiorazione delle spese prevista dalla norma, che nel caso non risultava richiamata.
Rileva perché il ricorso introduttivo conteneva anche reclamo con proposta di mediazione, con possibili riflessi sulla liquidazione delle spese.
Massime di principio
- In tema di spese processuali, la censura in cassazione è ammissibile solo se denuncia una violazione del principio di soccombenza o un vizio di legge; non è invece consentito sollecitare una nuova valutazione di merito sulla misura del compenso liquidato dal giudice.
- La contumacia della parte evocata in giudizio non esclude la sua soccombenza né impedisce la condanna alle spese quando la parte risultata vittoriosa abbia diritto alla loro rifusione.
- Il giudice di merito, nella liquidazione delle spese in materia tributaria, deve verificare l'eventuale applicazione delle disposizioni speciali che prevedono maggiorazioni o criteri particolari, specie quando l'atto introduttivo contenga anche reclamo e proposta di mediazione.
- Se una parte risulta interamente vittoriosa, il giudice deve comunque provvedere alla regolazione delle spese di tutti i gradi del giudizio, non potendo omettere la pronuncia per il solo fatto che la controparte non si sia costituita.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 1 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00001/2026 del 01/01/2026
- ordinanza_civile · 1 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00002/2026 del 01/01/2026
- ordinanza_civile · 1 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00003/2026 del 01/01/2026
- ordinanza_civile · 1 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00004/2026 del 01/01/2026
- ordinanza_civile · 1 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00007/2026 del 01/01/2026
- ordinanza_civile · 1 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00008/2026 del 01/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →