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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26212/2022 del 06/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (concessionario riscossione)

La controversia

La lite nasce da un pignoramento presso terzi dei crediti da lavoro della ricorrente, disposto dalla società concessionaria della riscossione per un importo complessivo derivante da più ingiunzioni fiscali, relative sia a crediti tributari connessi alla Tarsu sia a crediti per canone idrico. In primo grado la debitrice aveva proposto opposizione dinanzi al Tribunale, contestando la possibilità per la concessionaria di procedere ad esecuzione forzata. Il Tribunale aveva però distinto le pretese: per i crediti Tarsu aveva ritenuto che l'opponente avesse dedotto vizi della notifica degli atti presupposti e aveva quindi qualificato la censura come opposizione agli atti esecutivi, dichiarandola tardiva; per il canone idrico aveva invece accolto l'opposizione, escludendo il diritto della concessionaria di procedere a esecuzione forzata. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 615 e 617 c.p.c., sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente qualificato la sua impugnazione come opposizione agli atti esecutivi, mentre essa aveva in realtà contestato l'an e il fondamento del diritto di procedere ad esecuzione, sia per difetto di legittimazione passiva, sia per difetto di legittimazione attiva della pretesa azionata; con il secondo motivo ha denunciato nullità della sentenza per omessa pronuncia e per motivazione mancante o insufficiente, sostenendo che il giudice non si fosse pronunciato su tutta la domanda, anche restitutoria, e che avesse omesso lo svolgimento del processo e le conclusioni delle parti rendendo incomprensibile l'iter decisorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, perché la ricorrente non aveva indicato con precisione gli atti processuali e le pagine in cui, nel giudizio di merito, sarebbero state formulate le contestazioni sul diritto della concessionaria di procedere ad esecuzione forzata, né la sede processuale delle relative deduzioni. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo: quanto all'asserita omessa pronuncia, ha osservato che il Tribunale si era comunque pronunciato sull'opposizione, distinguendo tra la parte accolta e quella dichiarata tardiva; quanto al vizio di motivazione, ha escluso che l'omessa esposizione dello svolgimento del processo o delle conclusioni delle parti integrasse un'anomalia motivazionale rilevante in cassazione, poiché la decisione era comunque comprensibile e coerente. Non sono state liquidate spese per la mancata difesa dell'intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    Disciplina l'opposizione all'esecuzione; la Corte richiama la necessità di un corretto inquadramento del rimedio quando si contesti il diritto di procedere ad esecuzione forzata.

  • art. 617 c.p.c.

    Disciplina l'opposizione agli atti esecutivi; la Corte ribadisce che la qualificazione della domanda dipende dal contenuto effettivo delle contestazioni e che, nel caso concreto, non era possibile sindacare la qualificazione compiuta dal giudice di merito per difetto di autosufficienza del ricorso.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Costituisce il parametro per denunciare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    È il parametro per denunciare nullità della sentenza, inclusa l'omessa pronuncia.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    La Corte ricorda che, dopo la riforma del 2012, il controllo sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per dedotta omessa pronuncia; la Corte esclude la violazione perché il giudice di merito aveva deciso sulle domande nei limiti della qualificazione operata.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    La Corte osserva che l'omessa riproduzione dello svolgimento del processo non integra di per sé nullità, se la motivazione consente di comprendere la decisione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza; la Corte esclude che nella specie vi fosse motivazione apparente o incomprensibile.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    È il fondamento dell'onere di autosufficienza del ricorso per cassazione: chi deduce vizi relativi ad atti o documenti deve indicarne il contenuto e la sede processuale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È la norma che ha regolato la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell'integrazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Chi deduce in cassazione la violazione delle norme che distinguono l'opposizione all'esecuzione dall'opposizione agli atti esecutivi deve riportare in modo puntuale il contenuto degli atti di merito e la loro collocazione processuale, perché senza autosufficienza la censura è inammissibile.
  • La contestazione del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata va qualificata in base al contenuto sostanziale delle doglianze; tuttavia, in sede di legittimità non è possibile censurare la qualificazione operata dal giudice di merito se il ricorso non consente di verificare con precisione quali eccezioni siano state effettivamente proposte e quando.
  • L'omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice non si sia affatto pronunciato sulla domanda o sull'eccezione; non sussiste se la decisione, anche implicitamente o per parti distinte, abbia comunque esaminato la pretesa dedotta in giudizio.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è limitato alle sole anomalie motivazionali che integrano violazione di legge costituzionalmente rilevante, non essendo più censurabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
  • L'assenza, nella sentenza di merito, della tradizionale esposizione dello svolgimento del processo o delle conclusioni delle parti non determina nullità se la motivazione è comunque idonea a rendere comprensibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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