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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5144/2024 del 05/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di rigetto del riesame avverso la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Verbania per reati connessi ad associazione per delinquere e furti pluriaggravati. I ricorrenti deducevano: vizio di competenza territoriale (sostenevano che il reato più grave fosse l'associazione ex art. 416 c.p. e che la competenza dovesse essere attribuita a Napoli); vizi formali nella querela (assenza di procura speciale per le società offese e contestata legittimazione dei querelanti come dipendenti); incompletezza degli atti trasmessi al riesame; frammentazione del procedimento e violazione della ragionevole durata; errata qualificazione giuridica dei reati-fine (sostenevano si trattasse di truffa e non di furto aggravato); carenza o contraddittorietà della motivazione sulle esigenze cautelari e sulla applicabilità della doppia presunzione di cui all'art. 275 c.p.p.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato i ricorsi. Motivazioni essenziali: 1) corretto il criterio adottato dai giudici di merito in base al quale il delitto più grave, ai fini di competenza, era il furto pluriaggravato (maggiore pena edittale) e non l'associazione ex art. 416 c.p.; la connessione per continuazione non sposta la competenza quando non sussiste identità del disegno criminoso per tutti i compartecipi; 2) le doglianze sulle querele sono infondate perché la giurisprudenza riconosce la qualità di persona offesa anche al soggetto che abbia una detenzione qualificata della cosa (es. responsabile di esercizio commerciale), dunque i querelanti avevano legittimazione; 3) le censure sulla incompletezza degli atti erano generiche e non specificate, quindi inammissibili; 4) l'ordinanza di riesame ha adeguatamente motivato le esigenze cautelari (numerosità dei fatti, personalità e precedenti degli indagati, rischio di reiterazione e assenza di elementi emersi dopo l'interrogatorio a favore degli indagati); conclusione: ricorsi respinti e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; nessuna rimessione in libertà disposta.

Norme richiamate

  • art. 8 cod. proc. pen.

    Criterio generale sulla competenza per territorio; richiamato per escludere che il criterio di base potesse essere derogato senza considerare il delitto più grave.

  • art. 12 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nell'ambito della determinazione della competenza per connessione e continuazione; applicata insieme all'art.16.

  • art. 16, comma 1 cod. proc. pen.

    Utilizzato per determinare la competenza territoriale in rapporto al delitto più grave (ai fini dell'attribuzione della competenza).

  • art. 416 cod. pen.

    Delitto di associazione per delinquere; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, non fosse il reato più grave tale da attrarre la competenza.

  • art. 624 e art. 625 cod. pen.

    Furto pluriaggravato e relative aggravanti: qualificati come reato con pena massima superiore, determinanti per l'attribuzione della competenza territoriale.

  • art. 337, comma 3 cod. proc. pen.

    Regole sulla querela quando la persona offesa è una persona giuridica; la Corte ha valutato la legittimazione anche dei responsabili di fatto/possessori qualificati.

  • art. 333, comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto alle forme e alla procura per la proposizione della querela da parte del procuratore speciale; la Corte ha però ritenuto la legittimazione dei querelanti sulla base della giurisprudenza consolidata.

  • art. 309, comma 5 cod. proc. pen.

    Onere di trasmissione degli atti al giudice del riesame; la Corte ha ritenuto le censure generiche e non dimostrate nella loro incidenza sulle facoltà difensive.

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Doppia presunzione relativa alla sussistenza di esigenze cautelari: la Corte ha ritenuto applicabili le esigenze cautelari e adeguata la motivazione del riesame.

  • art. 111, comma 2 Cost. e art. 6 CEDU

    Richiamati in relazione al diritto al processo in tempi ragionevoli; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza relativa alla frammentazione territoriale senza prova di pregiudizio concreto.

  • art. 606, comma 1 cod. proc. pen.

    Norma sulla motivazione dei motivi di ricorso in cassazione; la Corte ha valutato i motivi proposti secondo le lettere invocate (b, c, e) e li ha ritenuti in gran parte infondati o generici.

  • Sez. U., n. 40354 del 18/07/2013 (Sciuscio) - giurisprudenza di legittimità

    Giurisprudenza che amplia la nozione di "possesso" tutelabile e riconosce la legittimazione a querelare al responsabile di esercizio commerciale; invocata per sostenere la validità delle querele presentate da dipendenti/contitolari.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per gli adempimenti della cancelleria in caso di mancata remissione in libertà a seguito della decisione.

Massime di principio

  • La competenza territoriale, ai fini della connessione/continuazione, va determinata in base al reato che comporta la pena massima edittale superiore; l'associazione ex art. 416 c.p. non attrae automaticamente la competenza se non è il reato più grave o non esiste piena identità del disegno criminoso per tutti i compartecipi.
  • La legittimazione a proporre querela per furto può spettare anche al soggetto che esercita una detenzione qualificata della cosa (es. responsabile o dipendente che custodisce la merce), non solo al legale rappresentante della persona giuridica; quindi la mancanza di procura speciale non è sempre decisiva se emerge una posizione di fatto tutelabile.
  • Le doglianze sulla incompletezza degli atti trasmessi devono essere specifiche: il mero richiamo a file o atti mancanti è insufficiente in cassazione se non è indicato esattamente cosa manca e come ciò abbia inciso sul diritto di difesa.
  • La semplice frammentazione territoriale del procedimento non costituisce di per sé violazione del diritto a un processo entro termini ragionevoli; va provato il concreto pregiudizio o ritardo rilevante.
  • Per ottenere il riesame favorevole alla mitigazione della misura cautelare occorre fornire elementi concreti sopravvenuti che modifichino il quadro cautelare (es. efficacia di misure alternative, elementi che escludano il pericolo di reiterazione); la sola opposizione generica non è generalmente sufficiente.
  • La connessione per continuazione sposta la competenza soltanto ove ricorra l'identità del disegno criminoso tra tutti i compartecipi: l'interesse di un indagato alla trattazione unitaria non può prevalere sul diritto del coimputato al giudice naturale.

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