Ordinanza n. 201/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - della Determinazione dirigenziale del Dirigente dell’U.O.C. Provveditorato ed Economato dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Antonio Cardarelli n. 1181 del 22/10/2025 limitatamente all’aggiudicazione, in favore di Security System di Monica Garnier, del Lotto n. 1 – CIG B73C785FC9 della “ Procedura aperta (Rdo evoluta aperta a tutti gli operatori economici presenti sul mercato) ” indetta sulla piattaforma MEPA per la “ fornitura annuale di buste di sicurezza per trasporto chemioterapici varie misure ” (doc. 1), comunicata il 23/10/2025 (doc. 2); - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale ancorché non conosciuto, ove lesivo degli interessi della ricorrente, ivi inclusi – per quanto occorrer possa – la nota dell’esperto tecnico del 05/09/2025 con cui “…in riferimento all’oggetto si conferma che i prodotti offerti dalle ditte [e, quindi, anche quelli di Security System di Monica Garnier] sono conformi alla richiesta… per il lotto 1…” (doc. 3), richiamata nella determina di aggiudicazione (doc. 1), il verbale n. 3 del 26/09/2025 nella parte in cui, recependo la suddetta nota, ammette all’apertura delle offerte economiche del lotto n. 1 anche l’offerta di Security System di Monica Garnier (doc. 4), tutti trasmessi, unitamente all’offerta di Security System di Monica Garnier, dall’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Antonio Cardarelli con pec del 25/11/2025 in riscontro all’istanza di accesso presentata da Expertmed S.r.l. il 28/10/2025 (doc. 5), la documentazione di gara della RDO n. 5433386 (doc. 6) e l’allegato 1 Capitolato tecnico di gara (doc. 7), nonché il provvedimento implicito di rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela presentata da Expertmed S.r.l. il 10/12/2025; nonché per la declaratoria, ai sensi e per gli effetti degli articoli 121 e 122 c.p.a., dell’inefficacia del contratto eventualmente stipulato; e per la condanna, ai sensi e per gli effetti degli articoli 30, 121, 122 e 124 c.p.a., al risarcimento del danno ingiusto patito dalla ricorrente in conseguenza dell’illegittimità degli atti e dei provvedimenti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del Lotto n. 1 di una procedura aperta MEPA per la fornitura annuale di buste di sicurezza per il trasporto di chemioterapici, nonché gli atti tecnici presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione in favore di un'impresa concorrente, chiedendone la sospensione cautelare, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il risarcimento del danno. Ha dedotto la non conformità dell'offerta aggiudicataria alle caratteristiche tecniche essenziali previste dalla lex specialis a pena di esclusione: qualificazione dei prodotti come dispositivi medici conformi al Regolamento UE 745/2017 e appartenenti alla classe I non sterile; assenza di lattice, ftalati e cloruri; presenza di doppia cucitura o saldatura. La ricorrente ha inoltre contestato la mancata indicazione, nella documentazione tecnica dell'aggiudicataria, del codice RDM richiesto nello schema dell'allegato E e l'insufficienza della valutazione tecnica della stazione appaltante, fondata inizialmente su una mera asserzione di conformità e successivamente sull'affermazione che i dispositivi di classe I non sterili non necessiterebbero dell'intervento di un organismo notificato per l'autocertificazione. L'offerta dell'aggiudicataria descriveva il prodotto come realizzato in PE/HDPE, con chiusura ermetica antimanomissione, ma non attestava specificamente l'assenza di lattice, ftalati e cloruri né la presenza della doppia cucitura o saldatura.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e sospeso gli atti impugnati, ritenendo plausibile la necessità dell'indicazione del codice RDM, poiché l'amministrazione lo aveva inserito tra i dati da compilare nell'allegato E. Ha ravvisato una possibile distonia tra tale previsione della lex specialis e la valutazione dell'esperto tecnico, secondo cui i dispositivi medici di classe I non sterili, in quanto a basso rischio, non necessiterebbero del codice RDM. Il Collegio ha inoltre rilevato che l'autocertificazione dell'aggiudicataria non evidenziava il possesso di due caratteristiche qualificate dalla lex specialis come essenziali e richieste a pena di esclusione, ossia l'assenza di lattice, ftalati e cloruri e la doppia cucitura o saldatura, elementi non desumibili aliunde. La valutazione tecnica appariva quindi suscettibile di approfondimento e non adeguatamente coerente con le prescrizioni di gara. La decisione è stata adottata in sede cautelare, senza definire il merito del ricorso; è stata fissata l'udienza pubblica del 24 febbraio 2026. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
La disposizione costituisce il fondamento della tutela cautelare richiesta e accordata dal TAR mediante la sospensione degli atti impugnati.
Richiamato dalla ricorrente per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato; la relativa domanda non risulta decisa nell'ordinanza cautelare.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla sorte del contratto eventualmente stipulato; la relativa domanda non risulta definita in questa fase cautelare.
Richiamato dalla ricorrente per la tutela conseguente all'illegittimità dell'aggiudicazione; la domanda non risulta decisa nel merito.
Richiamato dalla ricorrente per la domanda risarcitoria, che non è stata definita dall'ordinanza cautelare.
Regolamento (UE) 2017/745
Richiamato dalla lex specialis quale riferimento normativo per la qualificazione dei prodotti come dispositivi medici conformi e appartenenti alla classe I non sterile.
Secondo il criterio richiamato dal giudice, la lex specialis deve essere interpretata secondo i criteri letterale e sistematico, leggendo le clausole le une per mezzo delle altre e considerando il complesso dell'atto.
Massime di principio
- Nelle procedure di gara, quando la lex specialis qualifica determinate caratteristiche tecniche come essenziali e le richiede a pena di esclusione, l'offerta deve attestare specificamente il possesso di tali caratteristiche; la loro omissione non può essere colmata mediante elementi aliunde quando la stessa legge di gara impone un'apposita autocertificazione.
- La lex specialis deve essere interpretata secondo criteri letterali e sistematici, considerando le clausole nel loro complesso; la previsione, nella documentazione tecnica predisposta dalla stazione appaltante, di uno spazio specifico per un determinato dato può costituire elemento indicativo della sua necessità ai fini della completezza dell'offerta.
- La valutazione di conformità tecnica dell'offerta, pur rientrando nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante e restando normalmente sottratta al sindacato giurisdizionale, è censurabile quando risulti manifestamente illogica, irragionevole, immotivata o fondata su un travisamento dei contenuti della lex specialis e dell'offerta.
- È cautelarmene plausibile la censura di illegittimità dell'aggiudicazione quando la motivazione tecnica dell'amministrazione si limita ad affermare la conformità del prodotto senza confrontarsi con le prescrizioni essenziali della lex specialis e con le omissioni dell'offerta aggiudicataria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 50/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 51/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 52/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 53/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 54/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 55/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →