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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21190/2021 del 23/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatore)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale titolare di farmacia, dopo che il tribunale aveva dichiarato inammissibile la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale presentata dal debitore. La corte d'appello aveva confermato l'inammissibilità rilevando che il piano fondava la soddisfazione dei creditori soprattutto sui ricavi futuri dell'attività, ma senza una reale analisi prospettica dei flussi in entrata, senza spiegare in modo concreto come la farmacia avrebbe incrementato i ricavi e con elementi, anzi, indicativi di perdite, contrazione del mercato e riduzione delle entrate. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 160, 161, 162 e 186-bis l.fall., sostenendo che il giudice avrebbe oltrepassato il controllo formale riservato al tribunale, sconfinando nella valutazione di convenienza e credibilità economica del piano, riservata ai creditori; 2) violazione dell'art. 162, comma 2, l.fall., deducendo che la norma imporrebbe solo di indicare come e quando pagare i creditori, cioè risorse, fonti e cronoprogramma, senza richiedere altro; 3) omessa motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. sulla ritenuta manifesta inettitudine del piano, censurando la valutazione della corte d'appello che aveva ritenuto irrilevanti o insufficienti alcuni dati economici e la riduzione dei costi programmata.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché il controllo del tribunale sulla proposta di concordato comprende anche un giudizio di fattibilità/idoneità, nei limiti della verifica della manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati, e perché l'art. 161, comma 2, lett. e), l.fall. impone una descrizione analitica non solo delle modalità esecutive in astratto, ma anche delle modalità concrete di attuazione del risanamento, ossia del 'come' il risultato promesso possa essere effettivamente raggiunto. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché sotto la veste dell'omesso esame di un fatto storico tendeva in realtà a censurare la valutazione del materiale probatorio e il giudizio di merito della corte territoriale. Conseguentemente, il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 160 l.fall.

    richiamato insieme alle norme sul concordato per sostenere il perimetro dei controlli sulla proposta

  • art. 161 l.fall.

    richiede la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta; nel concordato in continuità implica anche l'analisi concreta delle modalità di attuazione del risanamento e del 'come' il risultato possa essere raggiunto

  • art. 162 l.fall.

    consente al tribunale di valutare l'ammissibilità della proposta e la sua non manifesta inidoneità; il giudizio non è limitato a controlli meramente formali

  • art. 186-bis l.fall.

    richiamato in relazione al concordato preventivo in continuità aziendale

  • art. 360 c.p.c.

    nel giudizio di legittimità è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera rivalutazione di prove o la contestazione del giudizio di merito

  • d.p.r. n. 115 del 2002

    presuppone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • legge fall.

    la Corte applica la disciplina del concordato preventivo nella versione allora vigente

Massime di principio

  • Nel concordato preventivo, il controllo giudiziale di ammissibilità non si esaurisce in una verifica puramente formale, ma comprende anche un giudizio di fattibilità giuridica ed economica nei limiti della manifesta inettitudine del piano a realizzare il risultato perseguito.
  • La proposta di concordato deve contenere una descrizione analitica non solo delle modalità astratte di pagamento, ma anche delle concrete modalità di attuazione del risanamento, così da consentire la verifica dell'attendibilità e praticabilità del piano.
  • Un piano fondato prevalentemente su ricavi futuri deve essere sorretto da un'analisi prospettica concreta e coerente; la mera allegazione di generiche previsioni di miglioramento del settore o di riduzione dei costi non basta se non spiega in modo plausibile come i ricavi siano destinati a crescere.
  • In cassazione, il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente una nuova valutazione del merito o delle risultanze probatorie, ma soltanto la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico decisivo.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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