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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05584/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di lieve entità in materia di stupefacenti. Con il ricorso, proposto tramite difensore, ha dedotto la mancanza o l'apparenza della motivazione sulla responsabilità penale. La Corte di cassazione ha però rilevato che la doglianza era del tutto generica e priva di specificità: il ricorrente non ha richiamato in modo concreto il contenuto della sentenza impugnata, non ha illustrato le ragioni della pretesa illogicità della motivazione e non ha neppure esposto le linee essenziali del caso concreto. La censura è stata quindi qualificata come aspecifica e idonea a determinare l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché fondato su una doglianza non specifica e non correlata alla sentenza impugnata. Ha inoltre applicato le conseguenze di legge previste dall'art. 616 c.p.p., ponendo a carico del ricorrente le spese processuali e la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo insussistente ogni elemento per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    individua il reato di detenzione/cessione di stupefacenti di lieve entità per il quale l'imputato era stato condannato nei gradi di merito

  • art. 585 c.p.p.

    richiamato per affermare che la mancanza di specificità del motivo di ricorso conduce all'inammissibilità

  • art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso quando i motivi sono aspecifici o non consentono una critica effettiva alla decisione impugnata

  • art. 616 c.p.p.

    impone, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

  • sent. Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186

    richiamata per il criterio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. non si applica se la parte ha proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e concretamente riferiti alla decisione impugnata: una critica meramente assertiva, astratta o svincolata dal caso concreto è inammissibile.
  • La deduzione di mancanza o apparenza della motivazione non è sufficiente se non è accompagnata dall'indicazione puntuale delle parti della sentenza asseritamente viziate e delle ragioni del vizio denunciato.
  • L'aspecificità del motivo integra causa di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., con conseguente condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo prova dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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