Cassazione Penale, Sentenza n. 19618/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato unificati nel vincolo della continuazione più reati di furto (sentenze del Tribunale di Ancona e del G.U.P.) e aveva quantificato l'aumento di pena per la continuazione. Il ricorrente ha dedotto tre censure: 1) violazione dell'art. 81 c.p. per eccessiva commisurazione della pena (sproporzione dell'aumento); 2) vizio di motivazione per insufficienza nella quantificazione dell'aumento e per mancata esplicitazione dei criteri e dei parametri di cui all'art. 133 c.p.; 3) violazione dell'art. 133 c.p. e del principio di proporzionalità, per mancata adeguata valutazione della gravità concreta, delle modalità, del danno patrimoniale e della capacità a delinquere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero ricognitive di una mera controversia sulla congruità della pena, valutazione rimessa alla discrezionalità del giudice di merito purché non arbitraria e adeguatamente motivata. Ha ritenuto sufficiente la motivazione sintetica del giudice dell'esecuzione (richiamo alla "gravità del reato" e all'espressione "pena equa" ridotta per il rito) e ha escluso che vi fosse un cumulo materiale o ragionamento illogico. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina dell'applicazione del vincolo della continuazione in sede di esecuzione; la Corte ha ritenuto legittima l'applicazione della continuazione operata dal giudice dell'esecuzione.
Principio di non eccedenza nella determinazione della pena quando si applica la continuazione; la Corte ha ritenuto che i limiti previsti dall'art. 81 siano stati rispettati e che la critica del ricorrente mirasse a una rivalutazione della congruità della pena, non consentita in Cassazione salvo arbitrarietà.
Criteri per la determinazione della pena (gravità del fatto, modalità, capacità a delinquere, ecc.); la Corte ha stabilito che il richiamo sintetico a tali criteri (es. "pena equa", gravità del reato) è sufficiente salvo che la pena sia molto superiore alla misura media edittale, caso in cui occorrerebbe motivazione più analitica.
Principi generali della determinazione della pena; richiamato per ricordare la discrezionalità del giudice del merito nel graduare la pena entro i parametri di legge.
art. 676, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Riduzione di pena riconosciuta per il rito abbreviato; la scelta di ridurre una delle pene in ragione del rito è stata considerata correttamente applicata dal giudice dell'esecuzione.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di motivazione posti per i ricorsi per cassazione; richiamato poiché il ricorso era redatto nei limiti di motivazione consentiti, ma con censure meramente confutative.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina la congruità della pena se la contestazione è una semplice richiesta di diversa valutazione del merito; è necessario dimostrare arbitrarietà o illogicità nel ragionamento del giudice di merito.
- In materia di continuazione, il giudice dell'esecuzione ha ampia discrezionalità nel quantificare l'aumento di pena purché rispetti i limiti di legge (art. 81 c.p.) e dia una motivazione anche sintetica che faccia rifermento ai criteri di cui all'art. 133 c.p.; espressioni generiche come "pena congrua" o "pena equa" possono essere sufficienti se la pena complessiva non risulta manifestamente sproporzionata rispetto alla misura media edittale.
- Una motivazione più analitica è richiesta solo quando la pena determinata sia di gran lunga superiore alla misura media edittale o quando emergano profili che possano far sospettare un cumulo materiale o un ragionamento illogico.
- Nei ricorsi in Cassazione è strategico contestare specifici vizi di motivazione (contraddittorietà, mancanza di riferimento ai criteri legali, omissione di valutazioni rilevanti) piuttosto che limitarsi a denunciare l'eccessiva gravità della pena in termini generici.
- La riduzione di pena per il rito abbreviato deve essere considerata nel calcolo complessivo della continuazione; il giudice può tenerne conto nella determinazione dell'aumento e la Corte di Cassazione riconosce tale valutazione se correttamente motivata.
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