Cassazione Penale, Sentenza n. 16656/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La difesa del ricorrente eccepiva vizio integrale di motivazione con riferimento alla misura dei lavori di pubblica utilità (art.165 cod. pen.) fissati a condizione della sospensione della pena: la misura dei lavori era rimasta invariata nonostante la pena complessiva fosse stata ridotta in appello (anche per intervenuta estinzione per prescrizione di uno dei reati), per cui la difesa chiedeva che la riduzione della pena si accompagnasse a una riduzione proporzionale della durata dei lavori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità della censura. Ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. n.23400/2022) sul carattere non pienamente sanzionatorio, ma afflittivo, dei lavori non retribuiti ex art.165 cod. pen., precisando l'inapplicabilità di un automatismo ex art.597, comma 3, cod. proc. pen. (cioè non sussiste un obbligo automatico di ridurre la durata dei lavori in proporzione alla diminuzione della pena). Tuttavia la Corte ha osservato che, quando la pena sospesa venga rideterminata, il giudice dovrebbe dare specifiche ragioni se mantiene invariata la durata dei lavori; nel caso di specie il ricorso non ha indicato con sufficiente specificità le ragioni per cui la prescrizione del reato avrebbe dovuto incidere sulla misura dei lavori, sicché la censura è stata ritenuta generica e inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma pari a euro tremila.
Norme richiamate
I lavori di pubblica utilità sono uno degli oneri a cui può essere condizionata la sospensione della pena; hanno natura non pienamente sanzionatoria ma afflittiva e possono essere modellati su parametri qualitativi e quantitativi analoghi alle pene, pur restando estranei allo statuto normativo proprio delle pene.
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto inapplicabile la previsione come fonte di un automatismo che imponga una riduzione automatica della durata dei lavori in funzione della riduzione della pena; non sussiste un obbligo automatico di riduzione, perciò la censura fondata su tale presunta automatica conseguenza non è accolta.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle pronunce conseguenti all'inammissibilità dell'impugnazione: la dichiarazione di inammissibilità comporta le conseguenze previste dalla norma in tema di impugnazioni generiche.
Sentenza Sezioni Unite n.23400 del 27/1/2022 (Boccardo)
Principio secondo cui la prestazione non retribuita ex art.165 ha una funzione diversa da una sanzione piena ma presenta comunque contenuti afflittivi e può essere modellata su parametri comparabili a quelli delle pene; questa interpretazione è stata richiamata dalla Corte per inquadrare la natura dell'istituto.
Massime di principio
- I lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art.165 cod. pen. non vanno trattati automaticamente come una pena: pur avendo natura afflittiva, la loro disciplina è distinta da quella delle pene principali.
- La riduzione della pena irrogata non determina di per sé un obbligo automatico di riduzione proporzionale della durata dei lavori cui è condizionata la sospensione; non opera un automatismo normativo che leghi rigidamente le due misure.
- Se il giudice decide di mantenere invariata la durata dei lavori dopo una rideterminazione della pena, deve fornire motivazione specifica e adeguata che spieghi perché il mutato assetto sanzionatorio non incide sulla durata dell'onere; l'assenza di tale motivazione può integrare vizio argomentativo impugnabile, purché l'impugnazione ne indichi concretamente le ragioni.
- In sede di ricorso, la censura sulla mancata o insufficiente motivazione richiede specificità: non è sufficiente un rilievo generico; il ricorrente deve spiegare in che modo il cambiamento delle posizioni soggettive o della struttura dei reati incide sul bilanciamento che giustifica la misura dei lavori.
- Quando un reato è estinto per prescrizione e ciò incide sul complesso delle condotte, il giudice di merito deve esplicitare l'incidenza di tale estinzione sulla determinazione delle condizioni della sospensione (compresa la durata dei lavori), pena la possibile censura per carenza motivazionale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16530/2025 del 05/05/2025
- Sentenza penale · 5 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16532/2025 del 05/05/2025
- Sentenza penale · 5 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16533/2025 del 05/05/2025
- Sentenza penale · 5 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16534/2025 del 05/05/2025
- Sentenza penale · 5 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16536/2025 del 05/05/2025
- Sentenza penale · 5 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16539/2025 del 05/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →