Cassazione Penale, Ordinanza n. 02518/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ricorrendo ipotesi di esonero. La decisione impugnata è stata quindi mantenuta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello deducendo, da un lato, vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento agli artt. 125, 442 e 671 c.p.p. e agli artt. 78 e 81, secondo comma, c.p., sostenendo che nel computo della pena per la continuazione non sarebbe stato correttamente applicato il criterio moderatore del cumulo materiale e che la diminuzione per il rito abbreviato avrebbe dovuto operare prima dell'abbattimento ex art. 78 c.p.; dall'altro lato contestava il quantum dell'aumento di pena applicato per la continuazione, ritenuto eccessivo. La Corte ha però rilevato che le censure erano manifestamente infondate e, quanto al secondo motivo, anche reiterative di questioni già affrontate nell'ordinanza impugnata. In particolare ha ritenuto congrua la motivazione sulla determinazione dell'aumento di pena per il reato associativo, valorizzando la durata della condotta e il ruolo verticistico dell'interessato; ha inoltre richiamato il principio secondo cui, in sede esecutiva, nel caso di continuazione tra reati definiti con rito abbreviato, la riduzione per il rito si applica prima del limite massimo di cui all'art. 78 c.p., e non dopo come in sede di cognizione.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in relazione al vizio di motivazione, ma la Corte non ne ravvisa la violazione.
Richiamato dal ricorrente per contestare il trattamento sanzionatorio conseguente al rito abbreviato; la Corte ribadisce il diverso ordine di applicazione della riduzione di pena in sede esecutiva.
Richiamato dal ricorrente perché la determinazione della pena in executivis avviene nel contesto del riconoscimento della continuazione tra reati già giudicati.
la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta
È il criterio moderatore del cumulo materiale; in sede esecutiva, nei casi di continuazione tra reati definiti con rito abbreviato, opera dopo la riduzione per il rito e non prima.
Norma evocata per il riconoscimento della continuazione tra più reati e per la determinazione dell'aumento di pena sui reati satellite.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di esecuzione, quando si determina la pena per reati unificati dal vincolo della continuazione e definiti con rito abbreviato, la riduzione per il rito deve essere applicata prima del criterio moderatore del cumulo materiale di cui all'art. 78 c.p., e non dopo come avviene in sede di cognizione.
- Il limite massimo della reclusione previsto dall'art. 78 c.p. opera come criterio di contenimento del cumulo materiale, ma la sua applicazione nel procedimento esecutivo deve coordinarsi con la previa diminuzione di pena spettante per il rito abbreviato.
- La determinazione dell'aumento di pena per i reati in continuazione è sindacabile in cassazione solo se la motivazione presenti vizi logici o giuridici; è immune da censura quando il giudice valorizzi in modo coerente la durata della condotta e la posizione verticistica dell'agente.
- Sono inammissibili le censure che si limitano a riproporre questioni già esaminate dal giudice dell'esecuzione senza confrontarsi con la motivazione dell'ordinanza impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 21 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02455/2025 del 21/01/2025
- ordinanza_penale · 21 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02463/2025 del 21/01/2025
- ordinanza_penale · 21 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02497/2025 del 21/01/2025
- ordinanza_penale · 21 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02498/2025 del 21/01/2025
- ordinanza_penale · 21 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02505/2025 del 21/01/2025
- ordinanza_penale · 21 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02506/2025 del 21/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →