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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12804/2022 del 05/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per vizio di motivazione: il G.U.P. aveva assolto gli imputati dalla bancarotta documentale (riqualificata dall'accusa ai sensi dell'art. 217, comma 2, L.F.) per carenza del dolo, senza però valutare e argomentare in modo esaustivo l'eventuale insussistenza di profili di colpa rilevanti ai fini della fattispecie di bancarotta semplice; la motivazione risultava quindi incompleta e contraddittoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando la sentenza impugnata e rinviando per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Venezia. La Corte ha rilevato che il G.U.P., pur escludendo il dolo per carenza probatoria, non ha risolto in modo chiaro la questione della responsabilità per colpa (la sentenza parla in un punto di omessa 'colposamente' tenuta delle scritture e in un altro di errore di fatto dovuto all'affidamento alle indicazioni del commercialista). Pertanto è necessario che il giudice del merito chiarisca se l'omessa tenuta delle scritture sia imputabile a colpa degli imputati, con conseguente verifica della rilevanza dell'art. 217 L.F.

Norme richiamate

  • art. 217, comma 2 L.F. (R.D. n. 267/1942)

    La norma disciplina la bancarotta semplice documentale; secondo la giurisprudenza citata, per questa fattispecie l'elemento soggettivo può essere rappresentato sia dal dolo sia dalla colpa, sicché l'omessa tenuta delle scritture può integrare il reato anche per semplice negligenza.

  • art. 216, comma 1, n. 2 R.D. n. 267/1942

    art. 216 comma 1 n. 2 R.D. n. 267/1942

    La bancarotta fraudolenta documentale richiede l'elemento soggettivo del dolo (dolo generico): la consapevolezza che l'omessa o irregolare tenuta delle scritture renda impossibile la ricostruzione delle vicende patrimoniali.

  • art. 47 cod. pen.

    L'errore sul fatto non esclude la punibilità se è determinato da colpa quando il fatto è previsto come reato colposo; la Corte ha richiamato la norma in relazione all'ipotesi che l'imputato abbia agito per un errore di fatto derivante dall'affidamento al consulente.

  • art. 569 u.c. cod. proc. pen.

    art. 569 u.c. cod. proc. pen.

    Norma procedurale che consente alla Corte di Cassazione di annullare con rinvio per nuovo esame, utilizzata qui per rimandare il caso al giudice di merito per chiarimenti e nuova valutazione.

Massime di principio

  • Nel reato di bancarotta documentale va distinto il profilo soggettivo: la bancarotta fraudolenta richiede dolo, mentre la bancarotta semplice può essere integrata anche dalla colpa; il giudice deve esprimersi esplicitamente su entrambi gli aspetti se pertinenti.
  • L'assoluzione per mancanza di dolo non esonera automaticamente dall'accertamento della responsabilità per colpa; una motivazione che ometta di valutare la colpa è insufficiente e può determinare annullamento in Cassazione.
  • La prova dell'elemento soggettivo (dolo o colpa) grava sul pubblico ministero; tuttavia la difesa può dimostrare affidamento a indicazioni professionali (es. commercialista) per sostenere l'assenza di dolo o l'esistenza di un errore di fatto.
  • L'affidamento a un consulente può configurare un errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 47 c.p., ma occorre valutare se tale errore sia volontario o colposo; la qualificazione incide sulla punibilità.
  • In presenza di motivazioni contraddittorie o incomplete sul piano soggettivo, la Corte di legittimità tende ad annullare e rinviare per un nuovo esame, richiedendo al giudice di merito una disamina puntuale e coerente degli elementi di fatto e degli elementi psicologici del reato.

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