Cassazione Penale, Sentenza n. 29523/2023 del 07/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore impugnava la sentenza di merito per nullità invocando la violazione degli artt. 525 comma 2, 468 e 493 c.p.p. e dell'art. 111 Cost., per aver il Tribunale respinto la richiesta di rinvio avanzata in udienza dopo che era emerso il mutamento della persona fisica del giudicante. La difesa chiedeva un termine per poter depositare una nuova lista testi e formulare nuove richieste istruttorie in conseguenza del cambio del magistrato, richiamando l'arresto delle Sezioni Unite "Bajrami" che ammette in casi analoghi la concessione di un breve termine.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Pur ritenendo che la Corte di appello abbia errato nel respingere la doglianza con argomentazioni parziali (e richiamando il principio di "Bajrami" secondo cui il mutamento del giudice può giustificare un breve termine per eventuali nuove prove), la Corte di Cassazione ha rilevato che l'illegittimo diniego, sebbene costituisca al più una nullità a regime intermedio, doveva essere eccepito tempestivamente ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.p. Il difensore, presente in udienza dopo il rigetto della richiesta, non sollevò l'eccezione nei termini e perciò la nullità si è estinta. Di conseguenza il ricorso non poteva essere accolto. La sentenza di primo grado (dichiarazione di responsabilità e condanna complessiva a 9 mesi e 15 giorni di reclusione, 600 euro di multa e spese) resta efficace; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., alla somma equa di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
norma che disciplina la lista testi; la Corte ricorda che la presentazione di nuova lista può essere legittima in caso di mutamento del giudice, ma occorre richiesta specifica e tempestiva e, se necessaria, un breve termine per il deposito
riguarda le richieste istruttorie in dibattimento; la Corte segnala che la difesa non ha formulato in udienza richieste istruttorie specifiche collegate al mutamento del giudicante
art. 525 comma 2 cod. proc. pen.
art. 525, comma 2, cod. proc. pen.
richiamato nella doglianza sulla nullità della decisione di merito; la Corte valuta la rilevanza procedurale delle eccezioni non tempestive
art. 111 Cost.
principio di ragionevole durata del processo e corretta instaurazione del contraddittorio richiamato nella valutazione sulla necessitaà di un termine in caso di mutamento del giudice
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
norma sulle motivazioni di ricorso per cassazione richiamata come riferimento procedurale per i motivi dedotti
art. 23, comma 8, D.L. 137/2020
strumento utilizzato dalla Procura Generale per trasmettere requisitoria scritta; la Corte lo menziona come parte del procedimento in Cassazione
artt. 190 e 495 cod. proc. pen.
art. 190 e art. 495 cod. proc. pen.
utilizzati per rimarcare che il giudice di prime cure aveva comunque valutato le richieste istruttorie nell'ambito delle sue facoltà
previsto per l'integrazione probatoria officiosa; la Corte osserva che non risultano richieste di integrazione ex officio a chiusura dell'istruttoria
art. 182 comma 2 cod. proc. pen.
art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
la Corte afferma che la nullità intermedia derivante dal diniego del termine doveva essere dedotta entro il termine di decadenza previsto da tale norma, altrimenti si estingue
norma che consente la condanna alle spese e ad una somma a favore della Cassa delle Ammende; applicata per liquidare 3.000 euro
D. Lg.vo 150/2022
menzionato in relazione alla procedibilità a querela per alcuni delitti (furto) e al termine transitorio per l'attivazione della querela; la Corte osserva che l'inammissibilità del ricorso rende irrilevante la sopravvenuta procedibilità
richiamato nella ricostruzione del reato con riferimento alla fattispecie "lieve" applicata dal giudice di merito
richiamato rispetto alle aggravanti contestate e poi escluse o neutralizzate dalla valutazione delle attenuanti
attenuante riconosciuta e quantificata in misura equivalente all'aggravante contestata sul capo C)
Sezioni Unite n. 40150 del 21/06/2018 (Salatino)
Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino
principio secondo cui la pendency del processo e l'obbligo del giudice di rilevare il difetto di querela dipendono dalla corretta instaurazione del contraddittorio; se il ricorso inammissibile impedisce il contraddittorio, il processo non può proseguire per mancata querela
Sezioni Unite n. 23428 del 22/03/2005 (Bracale)
Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale
giurisprudenza citata sul tema dell'inammissibilità per motivi di genericità o manifesta infondatezza che precludono il corretto contraddittorio
Sezioni Unite n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci)
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci
richiamata per il principio che eccezioni generiche o manifestamente infondate non consentono l'attivazione dei poteri istruttori del giudice
Sezioni Unite n. 41736 del 2019 (Bajrami)
Sez. U, n. 41736 del 2019, Bajrami
arresto che ammette che il mutamento della composizione del collegio possa giustificare la concessione di un breve termine per presentare nuova lista testi e nuove richieste istruttorie quando la necessitaà si palesi solo in udienza
Massime di principio
- Il mutamento della persona fisica del giudicante può legittimare la concessione di un breve termine alla difesa per depositare nuova lista testi e formulare nuove richieste istruttorie, specie se la necessità emerge improvvisamente in udienza (principio "Bajrami").
- La richiesta di rinvio o di termine deve essere specifica e motivata in udienza: una domanda generica di "eventuale articolazione di prove" non obbliga il giudice a disporre un rinvio in violazione del principio della ragionevole durata del processo.
- Il diniego illegittimo di un termine costituisce, in genere, una nullità a regime intermedio che deve essere tempestivamente dedotta nei termini di decadenza (art. 182 c.p.p.); se non eccepita nei termini la nullità si estingue.
- Se il ricorso per cassazione è inammissibile per genericità o manifesta infondatezza delle doglianze, il giudice di legittimità non può supplire attivando d'ufficio poteri istruttori che avrebbero richiesto un corretto e concreto contraddittorio.
- Quando sopravviene una modifica normativa che rende alcuni reati procedibili a querela, la rilevanza di tale sopravvenienza nella sede di legittimità dipende dalla ammissibilità del ricorso e dalla regolarità del contraddittorio; l'inammissibilità del ricorso rende irrilevanti le questioni sopravvenute.
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