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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04307/2025 del 19/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI per l'anno 2010 con cui il Comune aveva liquidato l'imposta su vari terreni della contribuente, qualificandoli come aree fabbricabili. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del Comune ritenendo, da un lato, decisivo il dato catastale e la mancata impugnazione del classamento; dall'altro, non provata l'effettiva utilizzazione agricola dei terreni, pur riconoscendo alla contribuente la qualità di imprenditrice agricola. La ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2 d.lgs. n. 504/1992, 115 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che ai fini ICI rileva la destinazione agricola effettiva del terreno, non il solo dato catastale, e che tale destinazione risultava provata o comunque non contestata dal Comune; ha inoltre richiamato elementi documentali e indiziari (assenza di concessioni edilizie, qualità agricola dei familiari, società semplice agricola, dichiarazione IRAP e fascicolo aziendale). Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 115 c.p.c. per travisamento della prova, assumendo che il giudice di merito non si fosse avveduto della documentazione prodotta e avesse erroneamente ritenuto inesistente la prova dell'utilizzazione agricola dei terreni.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese. Ha ritenuto fondato il primo motivo nella parte in cui censurava l'assunto della CTR secondo cui il trattamento dei terreni agricoli ai fini ICI dipendesse dal dato catastale o dalla classificazione in categorie rurali tipiche dei fabbricati. La Corte ha chiarito che per i terreni vale il combinato disposto degli artt. 2 e 9 d.lgs. n. 504/1992: la prima norma serve a qualificare l'area come non fabbricabile ai fini della base imponibile quando ricorrano possesso, conduzione diretta e persistente utilizzazione agro-silvo-pastorale; la seconda disciplina le agevolazioni soggettive applicabili all'imposta. Ha inoltre escluso l'operatività del principio di non contestazione nel caso concreto, poiché il Comune aveva contestato la spettanza del beneficio e la diretta conduzione del fondo. Quanto al dedotto travisamento della prova, la Corte, alla luce del principio delle Sezioni Unite n. 5792/2024, ha ritenuto che la denunciata svista sul contenuto della dichiarazione IRAP e del fascicolo aziendale fosse deducibile in cassazione come omesso esame/errata lettura di fatti processuali o sostanziali, e che il giudice di merito dovesse rivalutare tali documenti perché potenzialmente decisivi per verificare la diretta conduzione agricola e i requisiti dell'agevolazione.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 504/1992

    "sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nell'art. 9, comma 1, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale"

    Per i terreni, la qualificazione ai fini ICI non dipende dal solo classamento catastale, ma dalla ricorrenza dei presupposti oggettivi di possesso, conduzione diretta e persistente utilizzazione agricola del fondo.

  • art. 9 d.lgs. n. 504/1992

    La disposizione disciplina un regime agevolato di carattere soggettivo ai fini del calcolo dell'ICI, distinto dalla qualificazione del terreno come non fabbricabile ex art. 2.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte ammette la censura quando si deduce un travisamento del contenuto della prova o una sua errata percezione da parte del giudice di merito, nei limiti fissati dalla recente giurisprudenza di legittimità.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la ripartizione dell'onere probatorio in ordine alla destinazione agricola del terreno e ai presupposti del beneficio fiscale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro del primo motivo per denunciare violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Usato per denunciare il vizio percettivo/travisamento della prova; la Corte lo riqualifica, in base al caso, come vizio riconducibile all'omesso esame/errata lettura di fatti rilevanti.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La Corte richiama la possibilità di riqualificare il vizio di travisamento della prova come vizio di omesso esame di fatti sostanziali, se ne ricorrono i presupposti.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Richiamato con riferimento al rimedio revocatorio per errore di fatto nei casi di travisamento del contenuto oggettivo della prova.

  • art. 23 d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato nel ragionamento sul processo tributario e sui limiti del principio di non contestazione, senza imporre all'amministrazione un onere aggiuntivo di allegazione rispetto all'atto impositivo.

  • art. 9 d.P.R. n. 503/1999

    Il fascicolo aziendale contiene dati utilizzabili come elementi probatori, ma il giudice deve verificarne sufficienza, adeguatezza, completezza e rilevanza per provare i requisiti dell'agevolazione.

Massime di principio

  • In materia di ICI, per i terreni potenzialmente edificabili la qualificazione fiscale non può essere ancorata al solo classamento catastale: occorre verificare se ricorrano i presupposti normativi che escludono la fabbricabilità in presenza di effettiva utilizzazione agricola.
  • La disciplina dei terreni agricoli ai fini ICI distingue due piani: la qualificazione del bene come non fabbricabile ai fini della base imponibile e il distinto regime agevolativo soggettivo; i due piani non sono sovrapponibili.
  • Il principio di non contestazione nel processo tributario non comporta, di regola, che l'ente impositore debba allegare fatti ulteriori rispetto a quelli già posti a base dell'atto impositivo; esso opera entro i limiti del concreto contraddittorio sulle ragioni della pretesa.
  • Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando concerne un errore percettivo sul fatto probatorio e non una valutazione logica della prova, può essere fatto valere nei limiti processuali consentiti e richiede la rivalutazione dei documenti potenzialmente decisivi.
  • Ai fini della prova della conduzione agricola del fondo e dei requisiti per il regime agevolato, il fascicolo aziendale e le dichiarazioni fiscali sono elementi utilizzabili, ma il giudice di merito deve valutarne in concreto completezza, attendibilità e decisività.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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