Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00985/2026 del 12/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 18/07/2025 con quattro motivi: 1) censura sulla sussistenza del reato associativo ex art. 416 c.p., contestando la mancanza di vincolo stabile, struttura e programma indeterminato e sostenendo trattarsi di concorso occasionale; 2) contestazione della responsabilità per i reati tributari (artt. 2, 5, 8 d.lgs. 74/2000), lamentando assenza di consapevolezza della fittizietà delle operazioni e ruolo meramente operativo; 3) vizio nella qualificazione e nella motivazione circa l'aggravante della transnazionalità; 4) vizio della valutazione delle esigenze cautelari (art. 274 e 275 c.p.p.), sostenendo che non sussisteva pericolo di reiterazione e che non erano state valutate misure meno afflittive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta e logica la motivazione del Tribunale del riesame circa la sussistenza, a livello di gravità indiziaria, del reato associativo (art. 416 c.p.) e del ruolo rilevante del ricorrente nella vicenda della Maintstore s.r.l. (partecipazione all'ammanco di cassa, fiducia riconosciuta dai vertici, funzioni operative e percentuali nella ripartizione). Ha confermato la revoca della custodia per i capi relativi a La Telefonica (87, 88, 89) già disposta dal Tribunale e, nello stesso tempo, ha confermato la custodia cautelare in carcere per i capi connessi alla Maintstore (83, 84, 85, 86), escludendo per questi ultimi le aggravanti connesse all'art. 416-bis ove già valutato. Ha inoltre ritenuto infondate le doglianze sulla transnazionalità e sulle esigenze cautelari, affermando che la permanenza del vincolo associativo e le concrete circostanze indiziarie giustificano il mantenimento della misura intramuraria. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Definisce il reato di associazione per delinquere: richiede vincolo stabile, struttura organizzativa e programma criminoso indeterminato. La Corte ha ritenuto che gli indici investigativi (ruoli, risorse comuni, collaborazione stabile, spartizione profitti, interventi per l'ammanco) soddisfino tali requisiti a livello di gravità indiziaria.

  • art. 416-bis cod. pen. (circostanza aggravante citata)

    Aggravante per delitti di tipo mafioso/associazione di tipo mafioso. Nel procedimento è stata contestata come aggravante per alcuni capi ma il Tribunale l'ha esclusa per le imputazioni riferibili al ricorrente; la Corte non ha ritenuto determinante la censura avversaria.

  • artt. 2, 5, 8 d.lgs. 74/2000

    Norme sui reati tributari (uso/emissione di fatture per operazioni inesistenti, omessa presentazione dichiarazioni IVA, omesso versamento IVA). La Corte ha ritenuto che per i reati commessi tramite la Maintstore s.r.l. sussistano gravi indizi di partecipazione e gestione anche se la societa' era 'buffer' fittizia.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Elenca le esigenze cautelari (inquinamento probatorio, fuga, reiterazione). La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice di merito in ordine al pericolo di reiterazione, specificando elementi concreti e attuali giustificativi della custodia.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Stabilisce la presunzione relativa dell'attualità delle esigenze cautelari in caso di partecipazione a delitto associativo. La Corte ha confermato che, salvo prova contraria della cessazione del vincolo associativo, può sussistere la presunzione di attualità delle esigenze cautelari.

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Comma richiamato dalla Corte per spiegare la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari connessa alla partecipazione ad associazione criminale; ciò giustifica il mantenimento della misura anche in assenza di recenti comportamenti delittuosi.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Disciplina i requisiti della motivazione del provvedimento cautelare. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato la valutazione degli indizi, conformandosi al modello richiesto.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Limiti del sindacato in Cassazione: la Corte di legittimità giudica la motivazione e l'osservanza della legge, non rivaluta il merito probatorio. La Corte ha applicato questo principio nel rigetto del ricorso.

  • art. 275-bis cod. proc. pen.

    Previsione di misure cautelari meno afflittive come controllo elettronico; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato l'inidoneità di misure alternative nel caso concreto.

  • legge n. 4/2006 (art. 4 citato come aggravante)

    Richiamata come fonte di aggravanti; il provvedimento di merito ha valutato e, per alcune imputazioni, escluso tali aggravanti rispetto al ricorrente.

Massime di principio

  • Per configurare l'associazione per delinquere (art. 416 c.p.) occorrono vincolo stabile, struttura organizzativa e programma criminoso indeterminato: la partecipazione anche ad un singolo reato può bastare se il ruolo svolto è tipico, non occasionale, e dimostra un vincolo permanente.
  • Indizi quali ruolo operativo stabile nella gestione di una societa' 'buffer', fiducia riconosciuta dai vertici, partecipazione a ripartizioni dei proventi, interventi per la risoluzione di crisi (es. ammanco di cassa), e uso di mezzi/risorse comuni (conti, capitali, comunicazioni criptate) possono costituire, a livello di gravità indiziaria, prova di appartenenza al sodalizio.
  • In tema di reati tributari, la prova della consapevolezza della fittizietà delle operazioni resta centrale; tuttavia il ruolo gestionale e la partecipazione operativa a meccanismi di frode possono rafforzare il fumus commissi delicti anche in assenza di documentazione formale di 'decisori'.
  • L'aggravante della transnazionalità richiede più di rapporti con societa' estere: serve la consapevole partecipazione ad un gruppo operante in piu' Stati; la sola operatività transfrontaliera non la determina automaticamente.
  • In sede cautelare, la valutazione delle esigenze (art. 274 c.p.p.) è di merito e la Cassazione verifica la logicità e completezza della motivazione, non la migliore ricostruzione dei fatti. Argomentazioni difensive che chiedono riconsiderazione delle prove sono per lo più inammissibili in cassazione.
  • Il 'tempo silente' tra provvedimenti cautelari non annulla automaticamente la misura se la partecipazione ad un reato associativo è considerata potenzialmente permanente; la mancanza di nuovi fatti non esclude la necessità cautelare quando sussistono indizi di persistenza del vincolo.
  • Se il giudice di merito revoca la misura per alcuni capi ma la conferma per altri, la detenzione può permanere in relazione ai capi non revocati: la cassazione valuta la motivazione che ha portato a questa differenziazione.
  • Le richieste di misure meno afflittive (controlli elettronici, prescrizioni) devono essere valutate e motivate dal giudice di merito; la loro inidoneità va dimostrata con adeguata argomentazione per essere ritenuta conforme in sede di legittimità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.